Cerca
Close this search box.

Patto con il Fisco: 100 giorni per decidere (senza supplementari)

Ufficializzato lo spostamento al 31 ottobre del termine per le adesioni, i contribuenti non potranno sfruttare l’invio tardivo

Per il concordato preventivo biennale si profila un autunno caldo: un calendario serrato, con tutte le scadenze concentrate tra settembre ed ottobre. È l’effetto dell’approvazione finale, dopo il parere parlamentare previsto dalla legge delega, del decreto legislativo correttivo che riordina le scadenze fiscali per il 2024, licenziato venerdì scorso al fotofinish dal Consiglio dei ministri a soli cinque giorni dalla scadenza del 31 luglio (prorogata) per il versamento dell’Irpef da parte dei titolari di partita Iva .

Tra l’altro, viene messo nero su bianco l’annunciato spostamento al prossimo 31 ottobre del termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo, il “patto” con il Fisco per valutare il quale – calendario alla mano – i contribuenti avranno a disposizione meno di 100 giorni, compreso il mese di agosto.

Dal 2025, a regime, il software per calcolare la proposta di concordato preventivo biennale dovrà invece arrivare entro il 15 aprile, e questa potrà essere accettata dal contribuente entro il 31 luglio.

Per l’anno 2024 viene anche sanato il ritardo dell’Agenzia nel pubblicare il software di calcolo dei contribuenti forfettari, stabilendo (retroattivamente) che per quest’anno la data del 15 luglio come termine per la messa a disposizione dei programmi informatici destinati ai contribuenti che applicano la flat tax.

Considerando i tempi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in molti casi, di concordato, se ne riparlerà a settembre: in agosto, infatti, non solo rallenta l’attività dei fiscalisti, ma spesso anche i contribuenti (professionisti e imprenditori) vanno in vacanza. Il dossier, pertanto, sarà verosimilmente ripreso in mano dopo l’estate: periodo in cui si concentreranno, di fatto in poco più di 60 giorni, le attività per le quali, a regime, è assegnato un periodo di oltre 100 giorni, e senza ferie di mezzo (dal 15 aprile al 31 luglio).

Non è possibile posticipare il termine del prossimo 31 ottobre, nemmeno ricorrendo alla dichiarazione integrativa o al ravvedimento: è infatti espressamente previsto dall’articolo 35 del Dlgs 13/2024 che per l’adesione al concordato preventivo biennale non si applica remissione in bonis prevista dall’articolo 2, Dl 16/2012.

La ragione di tale esclusione è chiarita dalla relazione illustrativa al decreto istitutivo del concordato: è l’«estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma». Se, infatti, il contribuente potesse eludere la scadenza di legge, e presentare l’adesione in un momento successivo, potrebbe arrivare a scegliere se accettare, o meno, la proposta in un momento in cui avrebbe già chiaro, del tutto o quasi, quale sarà il suo reddito 2024. Eliminando così qualunque alea per tale periodo d’imposta.

Basta pensare che la dichiarazione omessa potrebbe essere sanata con dichiarazione tardiva nel gennaio 2025, quindi ad anno solare già concluso; la dichiarazione integrativa potrebbe addirittura essere presentata anni dopo. È, allora, evidente che la scadenza di legge, sebbene quest’anno prorogata a fine ottobre, non può essere derogata.

Deve, invece, ritenersi ammessa la dichiarazione “correttiva nei termini”. Se, prima del 31 ottobre, il contribuente ha già presentato la dichiarazione senza aderire alla proposta di concordato, potrà sempre trasmettere, entro la scadenza, una nuova dichiarazione, sostitutiva della prima, che contenga l’adesione alla proposta.

Vi sono dei casi, infatti, in cui il contribuente, astrattamente interessato al concordato, potrebbe aver avuto necessità di presentare la dichiarazione dei redditi prima della scadenza: ad esempio in presenza di crediti compensabili in F24 per importi superiori a 5mila euro è necessario presentare la dichiarazione (con visto di conformità) almeno dieci giorni prima dell’utilizzo. Può poi accadere, più semplicemente, che la mancata adesione si frutto di errore, o che il contribuente ci ripensi. In tutti questi casi è possibile sanare l’omissione e aderire alla proposta, presentando entro il 31 ottobre una dichiarazione sostitutiva della prima.

Il decreto correttivo, infine, conferma la possibilità di versare le imposte entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dello 0,40 per cento: l’articolo 37 del decreto istitutivo del concordato, che slittava i versamenti al 31 luglio, non specificava infatti tale possibilità.

Il Calendario

Così le scadenze 2024 aggiornate per le partite Iva (soggetti Isa e forfettari) interessate dal concordato preventivo. Le date del 15 luglio, 30 agosto e 31 ottobre sono state modificate dal decreto correttivo

15 giugno – Il software per contribuenti ordinari

Pubblicazione del software per il calcolo della proposta per i contribuenti in regime ordinario

15 luglio – Il software per i forfettari

Pubblicazione del software per il calcolo della proposta per i contribuenti che erano in regime forfetario già nel 2023

31 luglio – Saldo e primo acconto

Termine per il versamento, senza maggiorazione, del saldo e primo acconto delle imposte (o della prima rata in caso di pagamento dilazionato) per contribuenti interessati dal concordato preventivo biennale. Scadenza già prorogata – per il 2024 – dal decreto istitutivo del concordato preventivo biennale

30 agosto – Versamento differito con maggiorazione

È possibile versare, senza sanzioni, il saldo e il primo acconto delle imposte con maggiorazione 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.Le norme originarie sul concordato, pur prorogando il versamento ordinario al 31 luglio, non avevano previsto la possibilità del differimento con maggiorazione

31 ottobre – Invio dichiarazione e adesione alla proposta

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (annuale per i forfettari)

2 dicembre – L’acconto sulla differenza

Il secondo acconto 2024 terrà conto dell’eventuale reddito concordato e si pagherà o col metodo previsionale sul reddito concordato per il 2024, oppure, se si usa il metodo storico, con una maggiorazione fissa.Scadenza prorogata perché il 30 novembre è sabato.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator