La quota parte di incentivo all’esodo superiore a un milione di euro beneficia della detassazione per i lavoratori impatriati direttamente in busta paga. È quanto emerge dalla risoluzione 40/E/2024.
La banca istante, nell’ambito di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, deve corrispondere agli stessi somme a titolo transattivo e di incentivo all’esodo. Al momento della corresponsione delle somme, i dipendenti beneficiano del regime speciale per i lavoratori impatriati vigente ratione temporis, con parziale detassazione del reddito da lavoro dipendente. Con l’istanza di interpello la banca, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se il regime impatriati possa applicarsi anche alle indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
In materia di reddito da lavoro dipendente, l’articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir prevede la cosiddetta tassazione separata sulle indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro, nonché sulle indennità risarcitorie a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione, e sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo (circolare 29/E/2001). Tali somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la stessa aliquota di tassazione del Tfr. In pratica, per tali redditi la tassazione avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta. In un secondo momento, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’agenzia delle Entrate, applicando l’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere tali redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
In questo contesto, il Dl 201/2011 ha previsto che alla quota delle indennità di fine rapporto di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata, in quanto tale importo concorre (direttamente) alla formazione del reddito complessivo. Nel caso prospettato dalla banca istante, l’Agenzia parte dall’assunto che siano esclusi dal regime “impatriati” i redditi che non concorrono ordinariamente alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, in quanto soggetti a tassazione separata. Nel caso specifico, le somme spettanti ai tre dipendenti sono soggette a tassazione separata fino all’importo di un milione euro e al regime ordinario per la quota eccedente detto importo.
Tuttavia, i dipendenti che intendano beneficiare del regime speciale potranno rivolgersi al competente ufficio territoriale delle Entrate dopo la comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta. L’ufficio, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dal regime speciale impatriati) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti. Quanto alla soglia eccedente un milione di euro – che concorre immediatamente ai fini Irpef – il regime speciale impatriati troverebbe diretta applicazione, con la conseguenza che la banca potrebbe operare le ritenute di imposta avendo a riferimento l’imponibile in misura ridotta.