I dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo”, con lo scopo di usufruire del “regime impatriati”, precluso ai redditi a imposizione separata, possono rivolgersi all’ufficio competente dell’Agenzia per richiedere la riliquidazione dell’imposta.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 40 di oggi, 23 luglio 2024, è diretto a una banca che, in seguito a un accordo raggiunto, deve versare a tre dipendenti, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, alcune somme a titolo di “incentivo all’esodo” e di generale transazione (“importo transattivo”). Si tratta, specifica l’istante, di somme sottoposte, ordinariamente, a tassazione separata (articoli 17 e 19 del Tuir) a meno che al contribuente non convenga farle concorrere alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione. Dal 1° gennaio 2011 la tassazione ordinaria deve essere applicata alla quota delle indennità erogate, in denaro o in natura, in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente, che eccede 1 milione di euro.
La banca fa presente che i lavoratori interessati al momento dell’erogazione degli incentivi in questione beneficiano del “regime speciale per lavoratori impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015) e, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se tale regime:
- possa essere applicato alle indennità richiamate qualora concorrano, fino alla soglia di 1 milione di euro, alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede istruzioni operative per applicare correttamente il meccanismo della tassazione separata e, in particolare, chiede conferma del fatto che lo speciale incentivo a favore degli “impatriati” sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente
- possa essere riconosciuto dal sostituto di imposta, in via ordinaria, sugli importi superiori a 1 milione di euro.
L’Agenzia delle entrate, prima di affrontare nel dettaglio la situazione prospettata nell’interpello, fornisce il quadro normativo che delinea gli ambiti applicativi della tassazione separata. Tra i redditi ammessi allo speciale meccanismo, la disciplina include le indennità e le somme percepite, una tantum, in seguito alla cessazione di rapporti di lavoro dipendente (articolo 17, comma 1, lettera a, Tuir), e tra queste, ha poi chiarito la circolare n. 29/2001, anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.
Detto ciò, la risoluzione spiega nel dettaglio come tali importi debbano essere tassati secondo le specifiche disposizioni, concludendo che, in pratica, i redditi in questione sono tassati in via provvisoria dal sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate, tramite applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o “facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.
Tornando al caso specifico, l’Agenzia ricorda che per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del “regime speciale per i lavoratori impatriati”, la circolare n. 17/2017 ha chiarito che i redditi agevolati “devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal Tuir per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni”.
Tuttavia, specifica la risoluzione, la norma citata si deve intendere riferita ai redditi che “ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche quelli soggetti a tassazione separata, per i quali il legislatore, vista la peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione, disciplinata dall’articolo 17 e seguenti del Tuir.
In breve, secondo la normativa, sono esclusi dall’incentivo gli importi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli a tassazione separata come le indennità oggetto dell’interpello.
Quindi, qualora il dipendente intenda beneficiare dello sconto “impatriati” può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate che, in sede di assistenza, in presenza dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
In particolare, con riferimento alla vicenda dell’interpello, le somme erogate ai tre dipendenti dalla banca a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” in occasione della fine del rapporto di lavoro, sono soggette, in via generale, al regime della tassazione separata fino all’importo di 1 milione di euro e al regime ordinario, per la quota parte eccedente.
In definitiva, quindi l’istante, in qualità di sostituto d’imposta dovrà applicare la tassazione separata fino alla suddetta soglia.
Gli ex dipendenti, per accedere allo sconto “impatriati”, una volta ricevuta la comunicazione della liquidazione dell’imposta, dovranno rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate che provvederà alla riliquidazione dell’imposta facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma agevolativa, alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
In attesa di ricevere la comunicazione della liquidazione, i dipendenti possono presentare istanza di rimborso delle ritenute d’acconto operate dal sostituto.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di applicare il regime speciale alle indennità in argomento per la parte superiore a 1 milione di euro, le Entrate ricordano che, come chiarito nella circolare n. 3/2012, la banca dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme che superano tale limite. La tassazione a regime ordinario consente al sostituto di operare le ritenute secondo lo sconto previsto dal regime speciale “impatriati”.