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Extraprofitti energia anche su riserve di rivalutazione

Nessuna esclusione nel calcolo del limite del 25% del patrimonio netto

Il contributo di solidarietà del 2023 per il comparto energetico laddove si calcola sul limite del 25% del patrimonio netto tiene in considerazione anche la riserva di rivalutazione ex Dl 104/20. È quanto emerge dalla risposta a interpello 158/2024 delle Entrate.

Una società che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali (soggetto Oic) e che nel 2021 ha svolto attività di vendita e fornitura di energia elettrica, gas metano e gas naturale (codice Ateco 467100) rientra fra i destinatari del contributo di solidarietà. Questo si calcola applicando l’aliquota del 50% al maggior reddito complessivo conseguito ai fini dell’Ires relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi Ires conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Ma non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. L’istante ricade nel limite del 25 per cento e ai fini del calcolo del patrimonio netto si chiede se debba considerare la riserva di rivalutazione di attrezzature e automezzi per cui ha optato per il riallineamento dei beni al 3% e per l’affrancamento della riserva al 10 per cento. Secondo la società tale riserva non dovrebbe essere computabile nel suddetto limite perché è formata da utili non realizzati. Ciò alla stregua di quanto affermato dalla risposta n. 339 del 2023 per la riserva da cash flow hedge relativa a soggetti Ias adopter.

L’Agenzia non concorda con la soluzione. In relazione al limite del patrimonio netto (chiarito anche dalla circolare 4/E/23) l’Agenzia fa notare che anche nel testo del Dl 34/23 (poi abrogato) si faceva riferimento solo al fatto che non rilevassero gli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta per il calcolo del maggior reddito, ma non si faceva alcun riferimento al limite del patrimonio netto. Secondo le Entrate il fatto stesso che non si faccia riferimento ad un’esclusione delle riserve da rivalutazione ai fini del patrimonio netto indicherebbe una scelta del legislatore per la loro inclusione. Si fa notare anche che l’affrancamento della riserva ne comporta il confluire fra le riserve di utili tassate in caso di distribuzione ai soci. La natura è differente quindi rispetto alle riserve di cash flow hedge della risposta 339/2023 che riguardava utili non realizzati. A ben vedere si è nel mezzo, perché anche nell’ipotesi di rivalutazione si sarebbe comunque in presenza di utili non realizzati, anche se l’affrancamento rende la riserva di utili a tutti gli effetti.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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