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TikTok: Corte Ue respinge il ricorso contro le nuove regole di concorrenza

La giustizia europea ha respinto il ricorso del social network TikTok, di proprietà del gruppo cinese ByteDance, per sfuggire ai nuovi obblighi introdotti da marzo dal Regolamento sui mercati digitali (Digital Markets Act – DMA). TikTok è stata designata a settembre dalla Commissione Europea come una delle piattaforme soggette a questa nuova legislazione che mira a arginare l’abuso di posizione dominante nell’Ue. ByteDance si è allora rivolta al Tribunale dell’Ue a novembre per richiedere l’annullamento di questa decisione. Il tribunale Ue respinge il ricorso di Bytedance”, ha annunciato oggi in una sentenza molto attesa, la prima riguardante l’ambito di applicazione della DMA. TikTok ha la possibilità di presentare ricorso, entro due mesi e dieci giorni, contro questa decisione di primo grado. All’inizio di febbraio il Tribunale dell’Ue aveva già respinto una richiesta di provvedimento provvisorio di ByteDance sullo stesso argomento.

Il regolamento

La regolamentazione particolarmente restrittiva sui mercati digitali si applica anche a cinque colossi americani – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft – e, da maggio, alla piattaforma olandese di prenotazione alberghiera Booking. Anche Meta (Facebook, Instagram) e Apple hanno presentato ricorsi per garantire che alcuni dei loro servizi possano essere esonerati dalla nuova normativa. La giustizia europea deve ancora pronunciarsi su di loro.

La nuova regolamentazione riguarda gruppi attivi in almeno tre Paesi europei, che superano i 75 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato o i 7,5 miliardi di fatturato in Europa, e che registrano almeno 45 milioni di utenti finali attivi e 10.000 utenti business in Europa.

Si chiamano “responsabili del controllo degli accessi”, nel gergo di Bruxelles, perché considerati essenziali per i loro utenti. La DMA impone loro obblighi e divieti specifici, vigilati dalla Commissione che intende aprire ulteriormente i mercati digitali alla concorrenza. Le aziende che trasgrediscono rischiano sanzioni fino al 10% del loro fatturato globale, o al 20% in caso di recidiva, o addirittura misure di smantellamento nei casi più gravi.

La decisione della Corte

I giudici Ue hanno stabilito “che la Commissione poteva giustamente ritenere che Bytedance fosse un gatekeeper” e sottolineato “che non è contestato che Bytedance abbia raggiunto le soglie quantitative previste dal DMA”.

In particolare, in primo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della Bytedance secondo cui il fatto che il suo valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle sue attività in Cina dimostrava che essa non aveva un impatto significativo sul mercato interno, come attesterebbe il suo modesto fatturato nell’Unione. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva giustamente ritenere che l’elevato valore di mercato della Bytedance a livello mondiale, associato all’ampio numero di utenti di TikTok nell’Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi.

In secondo luogo, il Tribunale ha parimenti respinto l’argomento della Bytedance secondo cui il fatto che essa non disponesse di un ecosistema e non beneficiasse di effetti di rete o di lock-in, e che TikTok, una cui parte significativa di utenti ricorreva al multihoming, avesse una scala ridotta rispetto a quella di altri servizi di social network online come Facebook e Instagram, dimostrava che TikTok non era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali. A questo proposito, il Tribunale ha sottolineato in particolare che, nonostante le circostanze invocate dalla Bytedance, a partire dal suo lancio nell’Unione nel 2018, TikTok era riuscita a incrementare il suo numero di utenti molto rapidamente e in modo esponenziale, raggiungendo in poco tempo la metà delle dimensioni di Facebook e di Instagram, nonché un tasso di coinvolgimento particolarmente elevato, soprattutto tra i giovani utenti, che passavano più tempo su TikTok che su altri social network.

In terzo luogo, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Bytedance diretti a dimostrare che essa non deteneva una posizione consolidata e duratura. A tale riguardo, la Bytedance aveva sostenuto di essere un nuovo concorrente sul mercato e che la sua posizione era stata contestata con successo da concorrenti quali Meta e Alphabet, che avevano lanciato nuovi servizi come Reels e Shorts, i quali, imitando le caratteristiche principali di TikTok, avevano sperimentato una rapida crescita. Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che se è vero che, in effetti, nel 2018, TikTok era un nuovo concorrente sul mercato interno che mirava a contestare la posizione degli operatori aventi una forte presenza sul mercato come Meta e Alphabet, la sua posizione si era rapidamente consolidata, se non addirittura rafforzata negli anni successivi, e ciò nonostante il lancio di servizi concorrenti come Reels e Shorts, al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell’Unione, di Facebook e di Instagram.

Il Tribunale ha altresì concluso che il livello di prova applicato dalla Commissione era corretto e che, anche se la Commissione era incorsa in alcuni errori nella sua valutazione degli argomenti della Bytedance, questi ultimi non incidevano sulla legittimità della decisione impugnata.

Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti della Bytedance relativi all’asserita violazione dei suoi diritti della difesa e del principio della parità di trattamento.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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