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Esterovestizione con verifica sulla sede effettiva della società

Contestazione fondata se il soggetto estero è di fatto gestito dall’amministratore e socio unico in Italia

Ai fini della contestazione dell’esterovestizione è necessaria la verifica della sussistenza della sede effettiva o economica della società. Per tali si intendono i luoghi in cui vengono assunte le decisioni amministrative e direzionali dell’ente. Pertanto, in caso in cui una società estera venga di fatto gestita dall’amministratore e socio unico in Italia, la contestazione di tale fattispecie può dirsi fondata. A stabilirlo è la sentenza 184/1/2024 della Cgt Umbria.

Il caso

La Guardia di Finanza conduceva una verifica fiscale nei confronti di una società lussemburghese, assunta dall’agenzia delle Entrate a base dell’emissione di una serie di avvisi di accertamento per diverse annualità d’imposta.

In particolare, è emerso che l’amministratore e socio unico della società lussemburghese era un cittadino italiano residente in Italia. Tale società estera era stata utilizzata per commettere delle frodi carosello.

Dalle indagini istruttorie e dagli atti impositivi emergeva l’effettiva residenza in Italia della società lussemburghese: quest’ultima, veniva gestita interamente dal soggetto italiano e in Italia era da ravvisare il centro direzionale e amministrativo della medesima.

Sulla scorta di ciò, l’Amministrazione finanziaria ha verificato che la società straniera è stata utilizzata per commettere le predette frodi, quale mera società cartiera o filtro nelle operazioni fraudolente.

A fronte dell’impugnazione da parte della società, il giudice di primo grado respingeva il ricorso.

La decisione

I giudici di appello hanno poi confermato la sentenza. Secondo la Cgt di secondo grado, per la contestazione dell’esterovestizione è necessaria la verifica della sussistenza della sede effettiva o economica della società in un luogo diverso da quello estero.

Per tali si intendono i luoghi dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed in cui vengono adottate le decisioni essenziali dell’ente.

Tali principi, del resto, sono già stati resi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché recepiti dalla giurisprudenza nazionale: per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.

In base a tali principi, l’Amministrazione finanziaria, con tesi avallata dai giudici di merito, ha ritenuto che la gestione diretta da parte dell’amministratore e socio unico residente in Italia consenta di contestare l’esterovestizione della società straniera.

La sentenza in commento appare essere condivisibile, avendo governato correttamente i principi giurisprudenziali ed avendo accertato in fatto la direzione della società lussemburghese da parte del soggetto italiano.

Fonte: Il Sole 24ORE

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