Quando una donazione indiretta è oggetto di tassazione per il fatto di esser stata compresa in «dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi» (articolo 56-bis, del Dlgs 346/1990) il termine di decadenza dell’azione del fisco decorre non dalla data della donazione indiretta ma dalla data della dichiarazione.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024, pronunciata a seguito di una donazione indiretta “confessata” nell’ambito di una procedura di voluntary disclosure.
Su quest’ultimo punto, la Cassazione ribadisce anzitutto che la collaborazione volontaria di cui alla legge 186/2014 era effettivamente un «procedimento diretto all’accertamento dei tributi» quantunque si perfezionasse nelle forme dell’accertamento con adesione (ribadendo dunque quanto affermato nelle sue decisioni n. 1002/2023, 2964/2023 e 5174/2023).
Viene poi osservato che il predetto articolo 56-bis stabilisce che le donazioni indirette si rendono tassabili al ricorrere dei seguenti presupposti:
- quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
- quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire (quest’ultima espressione è da leggersi – in tal senso la circolare 30/E dell’11 agosto 2015 – come riferita alle attuali franchigie: 1,5 milioni se donatario è una persona gravemente disabile, 1 milione se donatario e donante sono coniugi o parenti in linea retta, 100 mila se sono fratelli o sorelle).
Ebbene, secondo la Cassazione, la dichiarazione di effettuazione di una donazione indiretta, che ne provoca la tassazione, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza finalizzata ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione.
Si pone dunque il tema di stabilire quanto tempo il Fisco ha a disposizione per notificare l’avviso di liquidazione dell’imposta: per la Cassazione si tratta di un termine di 5 anni a decorrere non dal «momento della liberalità» ma da «quello della volontaria dichiarazione».