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Criptoattività, totalmente tassate le plusvalenze superiori a 2mila euro

Le istruzioni al modello Redditi superano le precedenti indicazioni della circolare 30/E/2023

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti, che derivano dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annuale sono interamente tassabili, e non solo per la quota che eccede tale soglia. È questa l’importante precisazione contenuta nelle istruzioni al quadro RT del modello Redditi, che supera in buona sostanza i chiarimenti forniti con la circolare 30/E/2023. In tale sede, infatti, anche se l’importo di 2mila euro era stato qualificato come soglia e non come franchigia, la seguente affermazione lasciava invece intendere che si trattasse di una franchigia: «Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, per la parte che eccede la soglia di 2mila euro vengono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento».

Nelle istruzioni al fascicolo 2 del modello Redditi, con riferimento al rigo RT 33, colonna 2, nel quale devono essere indicate le plusvalenze in commento, viene invece precisato che la differenza tra il totale dei corrispettivi delle cessioni e il totale dei costi o dei valori di acquisto «non deve essere inferiore a 2mila euro».

L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, che a partire dal 1° gennaio 2023 disciplina il nuovo regime fiscale delle criptoattività, qualifica come redditi diversi le «plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2mila euro nel periodo d’imposta».

Nell’ambito delle osservazioni alla bozza di circolare in materia di criptoattività, diversi commentatori avevano segnalato una discordanza tra la bozza della circolare (che qualificava la somma di 2mila euro come una franchigia) e la lettera della norma (che qualifica la somma di 2mila euro come una soglia). Nel documento di prassi definitivo, il passaggio in questione contenuto nella bozza di circolare non è stato modificato. Con l’approvazione delle istruzioni al modello Redditi, tali osservazioni vengono di fatto recepite e pertanto i chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 devono ritenersi ormai definitivamente superati.

Un’ulteriore conferma rispetto a tale novità è rappresentata dalle modalità con cui il software messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate per l’elaborazione del modello Redditi effettua il calcolo di tali plusvalenze. Inserendo ad esempio un ammontare di corrispettivi dalla cessione di criptoattività per un ammontare di 15mila euro, e un totale di costi di acquisto pari a 10mila euro, nel rigo RT 33 (Plusvalenze) viene automaticamente calcolato l’importo di 5mila euro, senza alcun abbattimento, a conferma che una volta superato l’ammontare di 2mila euro, tutta la plusvalenza realizzata è tassata e non solo l’eccedenza.

Da un punto di vista pratico, è facile immaginare che a seguito di tale novità, coloro che detengono importi minimi in cripto-attività, oppure che adottano una strategia di investimento di lungo periodo, presteranno sicuramente una maggiore attenzione al fine di non superare la soglia di 2mila euro su base annua, oltre la quale tutta la plusvalenza sarebbe assoggettata a tassazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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