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Transfer price, le quote di avviamento non rilevano nel calcolo del margine

L’ammortamento di questi costi non va considerato: è di natura eccezionale

I costi di ammortamento dell’avviamento hanno natura eccezionale e non devono essere considerati nel calcolo del margine ai fini delle analisi di transfer pricing. Questo il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria della Lombardia con la sentenza n. 175/3/2024 (relatore Appignani, presidente Micheluzzi).

La vicenda oggetto del giudizio ha origine da avvisi di accertamento in cui venivano contestati alla contribuente ricavi derivanti da transazioni con parti correlate in misura inferiore al valore normale in violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir. In particolare veniva contestato un errato calcolo del margine, poiché non era stato considerato il costo derivante dall’ammontare delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, in gran parte riferibili all’avviamento derivante da intervenute operazioni di fusione, che invece avrebbe dovuto partecipare alla determinazione del risultato operativo.

Secondo l’ufficio tali costi non devono essere considerati eccezionali, per il solo fatto di essere iscritti a bilancio («il costo in esame, infatti, una volta entrato nel bilancio della società, diviene ricorrente, tant’è che viene ammortizzato…»); diversamente ragionando, anche i relativi ricavi avrebbero dovuto essere considerati eccezionali. Di conseguenza l’ufficio rilevava che, tenendo in considerazione tale costo di ammortamento dell’avviamento, il margine di profitto sarebbe stato inferiore a quello mediamente rilevato in transazioni comparabili.

Secondo i giudici di secondo grado l’ufficio non ha considerato il contesto fattuale dell’operazione. L’avviamento rinveniva, infatti, da un generale e più ampio processo riorganizzativo di gruppo, da cui era derivata una evidente eccezionalità, sia in termini quantitativi (importo avviamento, incremento fatturato, incremento numero di dipendenti, e così via) sia in termini qualitativi (riferibilità all’intero gruppo). È evidente, peraltro, che un contribuente che si pone l’obiettivo di ampliare la propria quota di mercato potrebbe sostenere temporaneamente ed eccezionalmente costi più elevati (per esempio proprio costi di avviamento) in funzione di una prospettica capacità di generare un maggior reddito che potrebbe, invece, acquisire natura ricorrente.

Il principio della sentenza è in linea con quanto previsto dalle linee guida Ocse con riferimento alla determinazione dei margini di profitto da utilizzare nelle analisi. In particolare la sezione B.3.3 del capitolo 2, con riferimento al metodo Tnmm, prevede che debbano essere considerati solo i costi di natura operativa e normalmente debbano essere esclusi quelli straordinari. Condivisibile è anche la posizione dei giudici in relazione al fatto che la straordinarietà va valutata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il trattamento dei costi straordinari è peraltro di particolare rilievo per gli anni d’imposta 2020 e 2021 che sono stati impattati dalla pandemia.

Si segnala che già in passato parte della giurisprudenza di merito era arrivata ad analoghe conclusioni (si veda ad esempio la sentenza della Ctr Lombardia n. 335/17/2020).

Fonte: Il Sole 24ORE

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