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Sequestro e inibitoria nella proprietà industriale: contributo unificato senza “sconti”

Il ministero della Giustizia chiarisce tramite il canale Filo Diretto l’importo del contributo unificato nei procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria nel Codice della proprietà industriale

Nei procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria nel Codice della proprietà industriale, il contributo unificato si paga senza alcun dimezzamento. Lo ha chiarito il ministero della Giustizia, tramite il canale Filo Diretto rispondendo a un quesito del direttore del tribunale di Torino.

Il quesito

In particolare, il quesito era volto a chiarire se il dimezzamento del contributo unificato (ex art. 13, comma 3, TU spese giustizia) potesse trovare applicazione anche ai procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria di cui agli articoli 129 e 131 del Dlgs n. 30/2005.

Il direttore faceva presente che, al momento, l’ufficio percepiva per i suddetti procedimenti un contributo dimezzato, ma che erano sorti dubbi in merito alla correttezza di tale prassi, poiché il richiamo alle norme del codice di procedura civile contenuto negli articoli 129 e 131 del Codice della proprietà industriale, “deve ritenersi operante ai soli fini processuali e non anche a fini fiscali”.

La normativa

Il ministero, con provvedimento del 20 giugno 2024, preliminarmente enuclea la normativa in materia.

“Gli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 – si osserva nel testo – disciplinano le procedure di descrizione e sequestro e quella di inibitoria che possono essere attivate a tutela di una proprietà industriale. Entrambe le norme richiamano, quanto alla disciplina processuale applicabile, le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili”. Il successivo articolo 134, “devolve alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate”.

Dal punto di vista fiscale, prosegue quindi il provvedimento, l’articolo 13, comma 1-ter del Dpr n. 115/2002, prevede per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, un contributo unificato raddoppiato. Per cui, in base a tale norma, “tutti i procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ivi compresi quelli di natura cautelare, scontano un contributo unificato doppio rispetto a quello previsto dal comma 1 del citato articolo 13; inoltre, viene espressamente richiamato il comma 1-bis del medesimo articolo 13, in forza del quale il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per quelli promossi dinanzi alla Cassazione”.

Non c’è invece alcun richiamo che consenta l’applicazione del comma 3 dell’articolo 13 sopracitato, nella parte in cui dispone un dimezzamento.

La soluzione del ministero

Pertanto, sulla base della normativa richiamata e considerato che, “le norme tributarie non sono suscettibili di interpretazione analogica” la direzione generale di via Arenula ritiene che “ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all’art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002”, senza alcun dimezzamento.

Fonte: Il Sole 24ORE

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