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I licenziamenti devono riguardare il complesso aziendale e non un solo reparto

Nel caso in cui il datore non specifichi le unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi

«L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale e non tenendo conto di un solo reparto». 

L’orientamento di legittimità

Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 18215/24. Peraltro – si legge nella decisione – la giurisprudenza di legittimità ha consentito che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale possa essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore o sede territoriale, “purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti”, con la conseguenza che “qualora nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali”. La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto, non potendo rappresentare l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alle Organizzazioni sindacali di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere.

L’onere del datore

Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’articolo 4, terzo comma, della legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

Fonte: Il Sole 24ORE

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