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Iva, non è esente la formazione erogata da un privato accreditato

Per i giudici rileva il fatto che il fornitore sia una società a fine di lucro

Le prestazioni per corsi di formazione rese a favore di una società di somministrazione del lavoro da un soggetto privato con finalità di lucro, accreditato presso il fondo Forma.Temp, sono assoggettabili ad Iva, contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate: per l’ufficio si sarebbe dovuto applicare il regime di esenzione previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 20 del Dpr 633/1972. Inoltre, l’incertezza normativa determina la non applicazione delle sanzioni irrogate in base all’articolo 6, sesto comma, Dlgs 471/1997. Sono questi i principi affermati dalla Cgt della Lombardia con la sentenza n. 520/3/2024 (presidente e relatore Micheluzzi).

Il caso riguarda una società specializzata nella ricerca, selezione, somministrazione e formazione del personale, che procedeva a detrarre l’Iva esposta in fattura, con aliquota ordinaria (22%), emessa a fronte di prestazioni relative a corsi di formazione ricevute da una società di capitali, accreditata presso il fondo Forma.Temp (organismo pubblico, sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro, che finanzia corsi di formazione destinati ai lavoratori in somministrazione).

Secondo l’Agenzia, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di esenzione, stante la presenza – nel caso esaminato – di entrambi i presupposti previsti dalla norma: quello oggettivo (tipologia della prestazione) e quello soggettivo (qualifica pubblica del fornitore, riconosciuta da parte di pubbliche amministrazioni).

I giudici di secondo grado, ritenendo non provata da parte dell’amministrazione finanziaria la natura pubblica del fornitore, in quanto qualificabile piuttosto come «soggetto privato che lavora sul mercato della formazione professionale con finalità di lucro», evidenziato come sia «ancora aperto un ampio dibattito» sulla natura di organismo pubblico del fondo presso cui il fornitore stesso è accredito, hanno ritenuto non applicabile la norma di esenzione e hanno quindi rigettato l’appello dell’Agenzia.

Il caso esaminato risulta di particolare attualità, dato che sulla specifica questione relativa ai corsi di formazione professionale svolti da soggetti accreditati presso il fondo in questione, ed in generale sulle prestazioni di formazione rese da enti accreditati presso fondi interprofessionali, continuano a susseguirsi contrastanti orientamenti giurisprudenziali (sull’imponibilità, si vedano le pronunce Cgt Lombardia 3786/20/2021 e 1743 e 1746/20/2021; sull’esenzione, Cgt Lombardia 189/5/2024, 2183/6/2023 e 3198/21/2023).

La questione potrebbe essere risolta (almeno per il futuro) grazie ad un emendamento proposto dall’onorevole Rizzetto (presidente della Commissione Lavoro della Camera) al testo del Ddl Lavoro, attualmente all’esame del ministero del Lavoro (chiamato ad esaminare oltre trecento emendamenti), volto a chiarire la portata dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20, del Dpr 633/1972 e i requisiti per la detraibilità dell’Iva sui corsi di formazione (e ciò mediante l’aggiunta di una ulteriore lettera, e-bis, all’articolo 19, terzo comma, Dpr 633/1972).

Fonte: Il Sole 24ORE

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