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Forfettari, la durata ridotta semplifica la scelta

I calcoli a incassi consolidati

L’adesione al concordato preventivo vincola il contribuente in regime forfettario per il solo periodo di imposta 2024. Ciascun contribuente potrà calcolare la propria proposta di concordato, compilando gli appositi campi presenti nel quadro LM del modello 2024 (periodo d’imposta 2023), usando Redditionline.I contribuenti in regime forfettario, quindi, potranno contare su uno storico di quasi dieci mesi per delineare previsioni sulla convenienza fiscale della proposta, a questo punto con un elevato grado di attendibilità (si va infatti verso la proroga dal 15 al 31 ottobre per l’adesione con il decreto correttivo).

I soggetti che aderiscono alla proposta di concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria del Fisco non ricorrano le specifiche cause di decadenza. Ma l’eventuale accettazione del concordato non fa venire meno, per il 2024, gli ordinari obblighi a cui sono soggetti i forfettari, quali quello dichiarativo o quello di emissione delle fatture elettroniche.L’acconto di imposta sostitutiva relativo all’anno per il quale si accetta il concordato (cioè il periodo d’imposta 2024) deve essere calcolato già in base al reddito concordato (e non a quello conseguito nel 2023).

Per tale ragione se l’acconto è versato in due rate, la seconda (in scadenza il prossimo 30 novembre) sarà calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto effettivamente già versato con la prima rata, determinata secondo le regole ordinarie. Sarà comunque fondamentale conoscere il decreto correttivo, atteso oggi in Cdm, per valutare eventuali ulteriori vantaggi a livello di protezione dagli accertamenti e l’eventuale possibilità di riportare le perdite fiscali.

Non possono accedere al concordato 2024 i contribuenti in regime forfettario:che hanno iniziato l’attività nel 2023; che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato, se tenuti a farlo;che hanno ricevuto condanne per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, dall’articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta. Il concordato cessa i propri effetti in caso di modifica delle attività svolte nel 2024 rispetto a quelle esercitate nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei forfettari. Anche la cessazione dell’attività nel corso del 2024 è causa di decadenza dal concordato.

Fonte: Il Sole 24ORE

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