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Rimborsi Iva, il termine per l’integrazione non è decadenziale

La Corte di giustizia Ue: sì all’archiviazione del procedimento di rimborso dell’Iva laddove il contribuente non fornisca le informazioni aggiuntive richieste

Il termine di un mese entro cui un soggetto passivo non residente debba riscontrare la richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria non può essere considerato un termine decadenziale. Inoltre, il diritto unionale non osta a una normativa nazionale secondo cui l’Amministrazione finanziaria possa archiviare il procedimento di rimborso dell’Iva laddove il contribuente non fornisca le informazioni aggiuntive richieste, a condizione che tale archiviazione sia considerata una decisione di rifiuto impugnabile innanzi al giudice. Sono i principi di diritto che emergono dalla sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-746/22.

Il caso

Una società stabilita in Slovacchia e attiva nel settore dell’energia elettrica, ha svolto dei lavori in Ungheria.

In quanto soggetto non residente, la società ha presentato all’Amministrazione finanziaria ungherese una richiesta di rimborso dell’Iva assolta a monte sui beni e servizi acquistati in detto ultimo Paese.

Ai sensi della normativa nazionale, l’Autorità tributaria ha richiesto informazioni al fine di chiarire la fondatezza del diritto al rimborso dell’Iva, chiedendo di adempiere entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di informazioni.

Tale richiesta non è stata evasa nella tempistica indicata e l’Amministrazione finanziaria ha archiviato la procedura di rimborso.

A seguito del ricorso proposto dal soggetto non residente, quest’ultimo ha prodotto al giudice nazionale tutti i documenti richiesti in precedenza dall’Autorità tributaria. Sul punto, la Corte nazionale ha escluso di poter valutare tali elementi documentali, stante la mancata produzione tempestiva.

La decisione

A seguito del rinvio, la Corte di Giustizia ha ribadito che il diritto al rimborso, al pari della detrazione, sono elementi fondamentali del sistema dell’Iva. Tali diritti possono essere limitati solo in determinate circostanze.

Nel caso in cui non vengano rispettati dei requisiti formali, la sussistenza degli elementi sostanziali non può precludere il rimborso dell’Iva. Ciò a mente del principio di neutralità dell’imposta in parola.

Tuttavia, laddove il mancato rispetto dei requisiti fondamentali precluda di mostrare la sussistenza di quelli sostanziali, v’è una violazione del diritto unionale.

Laddove uno Stato membro ritenga di non disporre di tutte le informazioni che gli consentano di decidere in merito alla richiesta di rimborso, in toto o in parte, di chiedere informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, le quali devono essere fornite entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di informazioni da parte del destinatario, tale termine non costituisce un termine di decadenza.

Inoltre, il richiedente può presentare ricorso presso le autorità competenti dello Stato membro di rimborso contro una decisione di rifiuto di una richiesta di rimborso nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate dalle persone stabilite in tale Stato membro.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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