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Nuova pace contributiva, riscatto cumulabile con quello precedente

Per il biennio 2024-2025 onere versato interamente deducibile e non detraibile al 50%

Potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2025 la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione introdotta dall’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 213/2023 (Bilancio 2024). Lo ha evidenziato l’Inps nella circolare 69/2024, pubblicata ieri, in cui ha chiarito le modalità dalla seconda edizione della cosiddetta pace contributiva, per alcuni tratti diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del Dl 4/2019 per il triennio 2019-2021.

Si ricorda che il nuovo strumento, valevole per il biennio 2024-2025, consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Ago), alla gestione separata, alle gestioni dei lavoratori autonomi e a tutte le altre gestioni Inps che non siano già titolari di pensione e non abbiano alcuna anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, di riscattare, con rateizzazione fino a 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro, periodi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato in estratto conto che non siano già coperti da contribuzione e non siano soggetti a obbligo contributivo.

Si può riscattare un massimo di cinque anni, anche non continuativi, con domanda che può essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti, parenti e affini entro il secondo grado. Come era previsto per la precedente pace contributiva relativa al triennio 2019-2021, la domanda di riscatto può essere, inoltre, presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore a condizione che gli stessi rispettino i requisiti per la detassabilità della legge 208/15.

Nella circolare si chiarisce che i periodi riscattati saranno valutati secondo il “sistema contributivo” tramite il meccanismo di calcolo a percentuale previsto dal Dlgs 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui il riscatto è operato (33% per i dipendenti, con un 1% supplementare superata la prima fascia di retribuzione pensionabile).

Rispetto a quanto stabilito dal Dl 4/2019, l’Inps sottolinea che per il nuovo strumento non è stata prevista la detraibilità nella misura del 50% dell’onere versato dall’importa lorda, ragion per cui nel caso delle domande presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

L’Istituto chiarisce anche che il limite massimo dei cinque anni per il riscatto, in mancanza di alcun esplicito rinvio alla precedente pace contributiva, è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi già richiesti in base al Dl 4/2019. Ne consegue che chi abbia già presentato una domanda di riscatto nel periodo 2019-2021 può presentare ora una seconda entro un tetto di altri cinque anni e che i periodi di riscatto sono quindi cumulabili.

La richiesta di riscatto va presentata in via telematica sul sito www.inps.it tramite il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”. In alternativa, si può ricorrere al Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da cellulare il numero a pagamento 06 164164. È possibile, infine, rivolgersi ai patronati e agli intermediari abilitati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Se la domanda è fatta dal datore di lavoro va utilizzato il modulo “AP135” disponibile online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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