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Rimanenze, via il doppio binario tra i valori contabili e fiscali

Per beni e servizi non ultimati due chance di valutazione. Metodo della commessa completata e della percentuale di completamento

Eliminazione del doppio binario tra valori contabili e fiscali per la valutazione delle rimanenze di opere e servizi. L’articolo 9 del decreto Irpef-Ires risolve due problemi da sempre oggetto di incertezze e dibattiti.

Il primo intervento riguarda l’articolo 92, comma 6, del Tuir che, nella formulazione attuale, prevede la valutazione al termine dell’esercizio dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione in base alle spese sostenute: disposizione che riguarda le opere di durata infrannuale, ovvero non superiore a 12 mesi. Questo criterio di valutazione, denominato «Criterio della commessa completata» dal principio contabile Oic 23 che riguarda i lavori in corso su ordinazione, comporta la rilevazione dei ricavi e del margine della commessa soltanto quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. Pertanto la valutazione al termine dell’esercizio delle rimanenze per opere eseguite ma non ancora completate avviene al costo di produzione: si applicano le regole del principio contabile Oic 13.

Tuttavia, l’Oic 23 consente anche l’applicazione del criterio della percentuale di completamento che comporta la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti. Generalmente le imprese non utilizzano tale possibilità che impone un’organizzazione contabile specifica in grado di “misurare” lo stato di avanzamento dei lavori. Tuttavia, in alcune situazioni, per esempio imprese che effettuano lavori infrannuali e ultrannuali, il criterio della percentuale di completamento è utilizzato: in tali situazioni, sino ad ora, era incerta la sorte fiscale di tale valutazione e prudenzialmente si preferiva effettuare, in sede di dichiarazioni, variazioni fiscali per ricondurre la valutazione al criterio della commessa completata, il solo previsto dall’articolo 92, comma 6.

La riforma rimedia a tale divergenza riconoscendo fiscalmente il metodo della percentuale di completamento anche per la valutazione di prodotti in corso di lavorazione, opere, forniture e servizi infrannuali in conformità ai corretti principi contabili, in sostanza all’Oic 23.

Il secondo intervento della riforma riguarda l’articolo 93 del Tuir, relativo a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Sino ad ora, la sola valutazione fiscalmente prevista è riconducibile al criterio della percentuale di completamento: in questo caso la novità riguarda il riconoscimento ai fini fiscali anche del criterio della commessa completata.

In sostanza, il fisco riconosce ora sia la valutazione con il criterio della percentuale di completamento sia quello della commessa completata: anche in questo caso è precisato «in conformità ai corretti principi contabili» e la relazione rammenta che per l’Oic 23 quest’ultimo criterio è utilizzato in assenza delle condizioni previste per l’applicazione della percentuale di completamento.

A questo punto s’impone una considerazione, che riguarda anche il principio di derivazione che comporta la corretta applicazione dei principi contabili.

Infatti l’Oic 23 precisa che un lavoro in corso su ordinazione (o commessa), di durata normalmente ultrannuale, riguarda la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o la fornitura di beni o servizi non di serie eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste: generalmente si tratta di contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili, relativi per esempio, a edifici, navi, impianti.

Con riferimento ai lavori di durata ultrannuale il principio contabile precisa che il criterio della percentuale di completamento soddisfa il principio della competenza economica, in quanto consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti. A differenza del criterio della commessa completata, che genera andamenti irregolari dei risultati d’esercizio, il criterio della percentuale di completamento permette di raggiungere in modo corretto l’obiettivo della contabilizzazione per competenza economica dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale in base all’avanzamento dei lavori.

Pertanto, dalla lettura del principio contabile Oic 23 si evince che il criterio della percentuale di completamento per tali opere è la metodologia più corretta che dovrebbe essere derogata soltanto nei casi in cui sono assenti, tra l’altro, preventivi di costi e ricavi che dovrebbero essere costantemente monitorati. Questo criterio impone la tenuta delle schede di lavorazione previste nell’articolo 14 del Dpr 600/73 come illustrato nella circolare 40/1981 nella sostanza sempre valida.

Tutto questo risponde innanzi tutto a criteri di corretta gestione aziendale che impongono il costante monitoraggio dell’esecuzione di opere che richiedono tempistiche di durata ultrannuale, ovvero oltre 12 mesi.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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