Cerca
Close this search box.

Due incentivi per le assunzioni femminili legati a zone di residenza differenti

Il requisito della residenza del bonus donne ex Dl 60/2024 è in parte differente da quello necessario per lo sgravio di cui alla legge 92/2012

Tra le tipologie di soggetti beneficiari dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne di cui alla legge 92/2012 (articolo 4, commi 9-11), rientrano coloro che sono prive di impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6 mesi, nonché residenti in zone ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

Tali zone sono definite nella “carta degli aiuti a finalità regionale Italiana”, approvata dalla Ue per il periodo 2021/2027 il 2 dicembre 2021 con decisione C (2021) 8655 final.

Nella citata carta, le Regioni il cui territorio rientra interamente tra le zone ammissibili agli aiuti sono: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Altre Regioni sono completamente escluse, altre ancora ammissibili parzialmente, come ad esempio l’Abruzzo, ammessa solo per determinate Province e non per altre; nello specifico, la città di Pescara è ammessa solo con riferimento ad alcune sezioni, puntualmente indentificate nell’allegato alla decisione relativa al caso SA.101134 (2021/N) e succ. modd. con i numeri delle zone censuarie interessate.

Per poter individuare esattamente se la zona di interesse rientra o meno tra quelle ammesse agli aiuti di Stato occorre, quindi, verificare il citato allegato e, in presenza di ammissione parziale, distinguere la specifica zona censuaria all’interno del distretto interessato.

Differente è, invece, il requisito della residenza delle donne prive di impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6 mesi beneficiarie del nuovo bonus di cui all’articolo 22 del Dl 60/2024, che deve risultare all’interno della Zona Economica Speciale Unica (Z.E.S. unica), ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna.

Pertanto, in riferimento alla nuova misura che opererà per le assunzioni dal 1° settembre 2024, le lavoratrici residenti nell’intera Regione Abruzzo saranno senza dubbio alcuno portatrici dell’agevolazione.

In sostanza quindi, le Regioni di residenza delle lavoratrici agevolabili sono le medesime identificate totalmente ammissibili dalla carta degli aiuti di stato a finalità regionale, con aggiunta dell’Abruzzo, mentre risultano totalmente escluse dal nuovo bonus le lavoratrici residenti al di fuori dei citati territori.

Laddove la residenza delle lavoratrici dovesse essere compresa in una specifica zona censuaria ammessa nella carta degli aiuti di stato, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti si potrà eventualmente optare per lo sgravio di cui alla legge 92/2012.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator