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Regime esteso ai conferimenti minusvalenti e dall’estero

Sarebbe utile sancire per legge il trattamento del controllo indiretto

In aggiunta agli interventi sul conferimento di partecipazioni in società holding lo schema di decreto approvato dal Cdm in via preliminare il 9 aprile scorso prevede modifiche che, in generale, semplificano ed estendono il regime. In particolare, la bozza stabilisce che il realizzo controllato si applica:

1) ai conferimenti minusvalenti, quando l’incremento di patrimonio della conferitaria è inferiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite: la minusvalenza è indeducibile, ma il conferimento resta soggetto al regime del realizzo controllato; la minusvalenza, invece, è deducibile quando il valore corrente delle partecipazioni è effettivamente inferiore al costo fiscale. Questa impostazione è stata confermata dalla stessa agenzia delle Entrate (risoluzione 53/E/2023), ma l’espressa previsione normativa elimina ogni dubbio;

2) ai conferimenti ex articolo 177, comma 2, che consentono l’incremento del controllo quando la conferitaria già detiene una partecipazione di maggioranza nella società scambiata: il controllo ante conferimento non preclude l’accesso al realizzo controllato; tale modifica rileva anche ai fini dei conferimenti intracomunitari ex articolo 178 del Tuir, eliminando una distorsione rispetto alla normativa europea;

3) ai conferimenti di partecipazioni in società di capitali non residenti, con espresso riferimento all’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir; in proposito l’agenzia delle Entrate (risoluzione 43/E/2017) richiede che la società scambiata e la conferitaria siano entrambe società di capitali residenti, ostacolando riorganizzazioni genuine di gruppi internazionali; auspichiamo che la versione definitiva del decreto superi del tutto tale interpretazione ed estenda il realizzo controllato, non solo alle società di capitali estere, ma anche alle società di persone (domestiche ed estere), sia in veste di società scambiate, che in veste di conferitarie.

Un ulteriore intervento non presente nell’attuale schema di decreto dovrebbe riguardare il caso, molto frequente nella prassi, del controllo indiretto, quando il socio conferente partecipa la società scambiata in parte direttamente ed in parte tramite un’altra società da egli stesso controllata. In via interpretativa, si ritiene che il conferimento congiunto delle partecipazioni sia soggetto al regime ex articolo 177, comma 2, posto che direttamente e indirettamente la conferitaria viene a detenere il controllo; sarebbe utile sancire l’applicazione del regime a livello normativo.

Queste modifiche, ampliando l’utilizzo delle holding, daranno certamente impulso ai processi di trasmissione del patrimonio imprenditoriale. Sarà, quindi, compito dei professionisti portare all’attenzione del nostro capitalismo familiare la centralità degli assetti statutari quale luogo di contemperamento degli interessi societari e la versatilità di strumenti ormai consolidati nel nostro ordinamento quali i patti di famiglia e i trust, imprescindibili complementi di un passaggio generazionale in grado di reggere alla prova del tempo.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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