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Possibile incrocio di «dare e avere» tra l’aiuto innovativo e quello ordinario

Per il 2023 può verificarsi il recupero di un beneficio e la maturazione di un altro

Dall’analisi delle diverse situazioni emerge come sia del tutto possibile nel 2023 la contemporanea presenza di un recapture super Ace e della maturazione di un beneficio derivante dall’Ace ordinaria. In effetti, pur riducendo nel 2023 il capitale proprio rispetto al 2021, l’impresa potrebbe (dal 2011 in poi) aver maturato un incremento di “base Ace” meritevole di determinare (purtroppo per l’ultima volta) un beneficio che, attraverso il coefficiente dell’1,3%, può essere speso a riduzione del reddito imponibile, ovvero riportato a nuovo in caso di incapienza (si veda l’articolo in alto).

Peraltro, si ricorderà (risposta a interpello 889/2021 e Telefisco 2022) che concorre a formare la “base Ace” anche la quota di riserva di rivalutazione (creatasi a partire dal 2011) e che si realizza in proporzione all’ammortamento degli immobili rivalutati, ovvero per l’intero residuo e definitivamente all’atto della cessione di tali immobili (si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2022).

Anche in questa dichiarazione le imprese hanno la facoltà (laddove lo ritengano utile) di applicare, per analogia, al beneficio Ace ciò che l’articolo 84, comma 1, del Tuir prevede per le perdite (principio di diritto 7/2021): ossia limitare l’utilizzo a decremento del reddito imponibile a quella quota che permette di mantenere un’imposta netta tale da venire azzerata dalle eccedenze Ires del periodo precedente non compensate, dagli acconti versati, dalle ritenute subite e dai crediti d’imposta spendibili in dichiarazione (in particolare se destinati a scadere). Purtroppo la stessa opportunità non è consentita (tanto in presenza di perdite quanto di beneficio Ace) in caso di detrazioni d’imposta (risposta a interpello 30/2023), ipotesi non contemplata dalla norma.

A livello interpretativo segnaliamo la risposta a interpello 31/2024 (neutralizzazione Ace delle somme investite in certificati di deposito, alla stregua di altre attività finanziarie) e la risposta 32/2024 (periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare).

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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