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Ace, benefici ai titoli di coda e rischio recapture sul 2021

Il modello Redditi 2024 è l’ultimo in cui è possibile determinare l’agevolazione. L’eventuale recupero della super Ace va rilevato nei righi RS112A o RS113

Sono due le tematiche da tener presente nel compilare i righi del modello Redditi 2024 dedicati all’agevolazione Ace (articolo 1, Dl 201/2011):

1) è l’ultima dichiarazione in cui il beneficio può essere determinato;

2) ed è la seconda e ultima volta in cui c’è l’obbligo di monitorare se si sono mantenute le condizioni necessarie a preservare il vantaggio dell’Ace innovativa al 15% (super Ace) maturato nel 2021 – ex articolo 19 del Dl 73/2021 – o se è necessario procedere a una restituzione (totale o parziale) di tale agevolazione.

L’ultima agevolazione

Circa il primo aspetto, l’articolo 5 del Dlgs 216/2023 stabilisce che «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato l’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (…) e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023».

Quindi, nei modelli Redditi presentati a partire dal prossimo anno non si potrà più maturare nuova Ace; ma le imprese che (nella determinazione del reddito imponibile 2023) non riescono a sfruttare integralmente l’agevolazione (perché in perdita o con un reddito imponibile comunque insufficiente) potranno utilizzare, senza limiti di tempo, l’eccedenza riportata a nuovo nel 2023 per ridurre i futuri imponibili Ires (a meno di volerla tramutare in credito d’imposta Irap, in base al comma 4, articolo 1, del Dl 201/2011).

Il recupero in dichiarazione

Se la “fine” dell’Ace non impatta sui modelli dichiarativi, il recupero della super Ace, in caso di variazione in aumento del capitale proprio del 2023 inferiore rispetto a quella del 2021, va invece rilevato nei righi RS112A o RS113 del modello Redditi 2024, con effetti diversi a seconda di come venne fruita originariamente l’agevolazione. Infatti, se il beneficio super Ace venne fruito (secondo il comma 3 del citato articolo 19) attraverso la trasformazione in credito d’imposta e la sua compensazione in F24, la restituzione (da riportare alla casella 6 del rigo RS112A) avviene riversando il credito con il medesimo codice tributo (senza interessi né sanzioni) entro la scadenza del saldo delle imposte 2023. Qualora invece (ipotesi molto più frequente) l’impresa abbia beneficiato della super Ace nel 2021 attraverso una riduzione del reddito imponibile operata in dichiarazione (anche solo potenziale, attraverso il meccanismo del riporto a nuovo dell’eccedenza), il recapture si materializza al rigo RS113 colonna 16, con conseguente incremento del reddito imponibile attraverso la compilazione della colonna 3 del rigo RN3. In caso di assenza di reddito imponibile, vi sarà un decremento della perdita riportabile, “consumata” dalla restituzione del beneficio non più spettante.

Il confronto tra 2021 e 2023

L’esempio a lato aiuta a ricordare che:

– la “variazione in aumento” del capitale proprio costituisce spesso una somma algebrica di incrementi e decrementi intervenuti nel periodo;

– il confronto tra la “base Ace e super Ace” 2021 e la “base Ace” 2023 tiene conto di quanto accaduto nel 2022, sia se l’impresa ha già dovuto procedere a una restituzione (per cui l’eventuale nuovo recapture non duplica l’effetto ma può essere solo aggiuntivo), sia se, invece, nel 2022 la “base Ace” è stata incrementata e ciò aiuta a contenere l’eventuale restituzione dovuta ai decrementi 2023;

– il recapture complessivo nei due periodi non può mai superare il beneficio fruito in termini di super Ace, che costituisce un plafond massimo per la restituzione (andare oltre significa intaccare l’Ace ordinaria e ciò non è previsto da alcuna disposizione).

Dalla lettura del testo normativo, riteniamo non possibile, in caso di variazione positiva di capitale proprio 2023, “riprendersi” la super Ace eventualmente restituita nel 2022.

L’esempio

La super-Ace maturata nel 2021
Gamma Srl nel 2021 ha maturato l’agevolazione super Ace su 500.000 euro di incrementi derivanti da accantonamento di utili a riserva e versamenti in denaro a titolo di capitale da parte dei soci (non sussisteva Ace ordinaria).
Di conseguenza, la società ha ridotto il reddito imponibile di 75.000 euro (500.000 x 15%), con un risparmio Ires di 18.000 euro (75.000 x 24%), non fruendo dell’opzione di trasformare l’agevolazione in credito d’imposta.

La distribuzione dei dividendi nel 2022
Nel 2022 la società ha accantonato utili a riserva per 150.000 euro, ma ha distribuito dividendi per 500.000 euro, determinando una riduzione della base Ace per 350.000 euro. Il reddito imponibile è stato, quindi, incrementato di 52.500 euro (350.000 x 15%) originando un incremento Ires di 12.600 euro.

La compilazione di Redditi SC 2023
Di seguito la compilazione di Redditi SC 2023 (si tralascia per semplicità il calcolo dell’Ace ordinaria):

Il dividendo distribuito nel 2023
Nel 2023, a fronte di un accantonamento di utili a riserva per 200.000 euro, è stato erogato un dividendo di 400.000 euro, comportando un ulteriore decremento di “base Ace” di 200.000 euro. Tuttavia la restituzione della super Ace non può eccedere quanto fruito nel 2021, per cui, al massimo, il “recapture” (articolo 19, comma 5, del Dl 73/2021) può riguardare 150.000 euro (500.000 – 350.000), con un incremento di reddito imponibile 2023 pari a 22.500 euro (150.000 x 15%) e un aggravio Ires pari a 5.400 euro (22.500 x 24%). Infatti, il vantaggio residuo super Ace è pari a 22.500 euro (75.000 – 52.500) e il beneficio Ires massimo da restituire è pari a 5.400 euro (18.000 – 12.600).
Qui di seguito la compilazione di Redditi SC/2024:

Fonte: Il Sole 24ORE

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