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Industria 4.0, per i beni materiali

In RU140 vanno indicati solo gli «anticipi» degli immateriali ex allegato B

Per il “bonus 4.0” è visibile la semplificazione del rigo RU140 (beni “prenotati”), che quest’anno si limita a richiedere l’indicazione dei beni di cui al comma 1058, articolo 1, della legge 178/2020 (investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B), essendo irrilevante la “prenotazione” per i beni materiali 4.0 intervenuta entro lo scorso 31 dicembre in assenza di una variazione dell’aliquota agevolativa.

Si potrebbe quindi concludere che il bene “Allegato A” «prenotato» nel 2023 ma consegnato nel 2024 vada riportato solo il prossimo anno, in Redditi 2025.

Resta, per gli investimenti “industria 4.0” rientranti nell’Allegato A effettuati nell’anno senza una precedente “prenotazione”, la compilazione del rigo RU130, con la suddivisione, già introdotta lo scorso anno, sulla tipologia del gruppo di appartenenza, riportando il relativo valore nelle apposite caselle (4A, 4B e 4C).

Non è cambiato anche il motivo sottostante alla presenza della casella «interconnessione» alla colonna 6 del rigo RU130. Come già l’anno passato, infatti, il bene acquisito ma non ancora interconnesso (per un ritardo “tecnico” da motivare e non per iniziali carenze nei requisiti: risposta a interpello 71/2022) va riportato secondo le indicazioni della Faq delle Entrate diffusa a settembre 2022, segnalando un bene con caratteristiche “4.0” con bonus non ancora perfezionato alla fine del periodo d’imposta 2023 a causa della mancata interconnessione.

Nel frattempo (ma non per gli acquisti 2023, a meno che non vi fosse la “prenotazione” con l’acconto entro la fine del 2022) potrebbe essere stato fruito il bonus ordinario, da utilizzare nel modello F24 seguendo le istruzioni riportate in risposta alla già citata Faq. Infatti, per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve aver utilizzato il codice tributo “6936”, valorizzando il campo «anno di riferimento» con l’anno di entrata in funzione del bene.

Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo del credito da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili “4.0”, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata «Vedere istruzioni».

Errori formali e decadenza

Molto importante (anche se non ha un effetto immediato a livello compilativo) è la previsione dell’articolo 13 del Dlgs 1/2024, secondo cui la mancata indicazione di crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, purché spettanti, nei modelli dichiarativi fiscali (redditi, Irap, Iva e 770), non avrà più come conseguenza la decadenza dal relativo beneficio. La prescrizione – che decorre proprio dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 – dovrebbe porre fine a contenziosi spesso basati sull’errata convinzione che, almeno per i crediti d’imposta in vigore nell’ultimo decennio, l’indicazione in dichiarazione fosse “a pena di decadenza” e – a nostro avviso – consegna ai giudici tributari l’ennesima prova che i bonus spettano in presenza dei requisiti sostanziali e non sono messi in discussione da errori meramente formali come la mancata compilazione di un rigo in dichiarazione.

La norma, comunque, mantiene ferma l’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto Mise 115/2017 in materia di inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di stato (anche de minimis). C’è quindi differenza (non tanto a livello fiscale quanto in tema di legittima fruizione degli incentivi) tra omettere la compilazione del quadro RU oppure dei righi RS401 e seguenti del modello Redditi.

Il recente blocco alle compensazioni – sorto con l’articolo 6 del Dl 39/2024, aggravato dalla risoluzione 19/E/2024 e in parte alleviato prima dalla Faq delle Entrate del 16 aprile e poi dalla possibilità di effettuare le comunicazioni “sbloccanti” a partire dal 29 aprile – non incide sulla compilazione del modello Redditi 2024. Infatti, quando si riportano gli utilizzi dei crediti, la regola (salvo rare deroghe, esplicitate dalle istruzioni) è che ci si deve fermare a quelli operati entro la chiusura del periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione; le compensazioni successive, sino al momento di presentazione del modello, andranno riportate nella dichiarazione successiva.

Fonte: Il Sole 24ORE

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