Cerca
Close this search box.

Compensi incassati a cavallo d’anno, vale la data del pagamento

Il decreto sull’Irpef prevede che le somme saranno tassabili nel periodo in cui sussiste l’obbligo di ritenuta. Le spese sostenute e addebitate ai committenti non faranno reddito Il decreto sull’Irpef prevede che le somme saranno tassabili nel periodo in cui sussiste l’obbligo di ritenuta. Le spese sostenute e addebitate ai committenti non faranno reddito

Compensi corrisposti a cavallo d’anno e rimborsi spese addebitati al committente, si cambia.

Lo squilibrio attuale

Lo schema di decreto delegato su Irpef e Ires, approvato il 30 aprile dal Governo, prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta «si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta». In altre parole, il compenso ricevuto dal professionista fa reddito quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.

Con la riforma, quindi, per i pagamenti a cavallo d’anno ci sarà sempre identità di trattamento fra costo e compenso. Attualmente non è così. Nelle transazioni a cavallo d’anno, in particolare quando il pagamento avviene con assegno o bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui si percepisce il compenso può essere diverso da quello in cui il committente esegue il versamento del dovuto.

Sul punto, la circolare 38/E/2010, paragrafo 3.3, aveva specificato che il momento di imputazione a periodo d’imposta della somma ricevuta è quello in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che corrisponde a quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

Per il committente che paga il compenso, ai fini dell’obbligo di effettuare la ritenuta, conta invece il momento in cui è stato eseguito il pagamento, cioè quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità (anno “n”).

Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subìta solo con la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta seguente (anno “n+1”) all’effettuazione della ritenuta stessa, ossia quando il compenso di riferimento concorre a formare il reddito.

La riforma, pur forzando le regole del principio di cassa, farà coincidere il momento dell’incasso con quello del pagamento, di fatto anticipando il periodo d’imposta in cui il compenso fa reddito per il percipiente.

Rimborsi fuori dal reddito

Cambiano anche le regole che governano il trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi e addebitate analiticamente ai committenti. Viene infatti previsto che le spese in questione non debbano più concorrere a formare il reddito del professionista e, per logica correlazione, che le stesse non siano ordinariamente deducibili dallo stesso reddito. Sostanzialmente, quindi, vengono trattate come una semplice partita di giro: non tassabili per un verso e non deducibili dall’altro.

Vi sono dei casi, però, in cui le spese analiticamente addebitate ai committenti restano comunque deducibili dal reddito del professionista che le ha effettivamente e preventivamente sostenute. Si tratta di tutti quei casi in cui l’insolvenza del committente, alla base del mancato rimborso, sia conclamata nell’ambito di una delle procedure concorsuali o para-concorsuali previste dal Codice della crisi (Dlgs 14/2019).

Inoltre, viene previsto che se le spese in questione comprensive del compenso non superano i 2.500 euro, e non vengono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, restano deducibili in ogni caso dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale.

Le spese analiticamente addebitate ai clienti, in quanto escluse dal reddito, si ritiene non debbano essere assoggettate a ritenuta d’acconto. L’esclusione dalla base imponibile Iva, invece, presuppone che l’anticipazione rispetti i requisiti previsti dal primo comma, numero 3, dell’articolo 15 del Dpr 633/72.

Si ritiene che la stessa regola dell’irrilevanza reddituale delle spese in questione valga anche per i lavoratori autonomi che applicano il regime forfettario.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator