Trust liquidatorio come soluzione win-win per dirimere, con vantaggio per i creditori, la complicata situazione del debitore che si trova coinvolto in una procedura esecutiva finalizzata alla vendita coattiva di alcuni suoi beni, per ricavare il denaro necessario a pagare i suoi debiti.
Nel 2022, ad esempio, è stata così gestita la liquidazione di Eviva Spa, avvenuta sotto il controllo del tribunale di Milano. E più di recente il trust liquidatorio è stato messo in pratica a Torino da TrustEtico, che – con un accordo tra creditore e debitore – il 4 marzo scorso ha portato a vendere un immobile sul libero mercato (in 90 giorni dal conferimento al trust), così evitando l’asta e le spese del Tribunale, riducendo i tempi e recuperando il 30% in più rispetto al valore stimato in asta.
Caratteristiche del «liquidatorio»
Il debitore coinvolto (o che sta per esserlo) in una procedura esecutiva può apportare determinati suoi beni (perdendone la proprietà) in un trust istituito al fine di monetizzarli e ripartire il ricavato tra i creditori. Questo apporto potrebbe essere effettuato anche senza il consenso dei creditori (che, se non consenzienti, potrebbero impugnarlo, temendo frodi); ma è ovvio che con il consenso dei creditori – non difficile da ottenere, stante il vantaggio che deriva anche a loro – l’operazione funziona molto meglio.
I principali vantaggi
Con l’apporto al trust dei beni del debitore da vendere, si ottiene anzitutto il risultato che tali beni sono “messi in sicurezza” a vantaggio dei creditori, in quanto sono sottratti a eventuali “manovre” del debitore.
Inoltre, la procedura di vendita di tali beni viene eseguita con modalità “privatistiche”, evitando i tempi, le formalità e i costi della procedura giudiziaria: il trustee li vende, così come si vende sul mercato qualsiasi altro bene, cercando di ottenere il prezzo massimo possibile. Infine, il debitore ottiene il risultato di non subire la “svendita” che spesso si verifica nelle procedure esecutive giudiziarie.
La valorizzazione del bene
Con il trust liquidatorio si può anche immaginare che un creditore, per favorire la vendita, possa finanziare lavori di valorizzazione del bene (senza temere di perdere il denaro impiegato) oppure che il trustee possa chiedere un finanziamento a una banca per effettuare la valorizzazione.
Insomma, uno scenario implausibile se il bene non fosse di proprietà di un trustee e fosse invischiato in una procedura esecutiva giudiziaria.
Il meccanismo
Il trustee riceve l’incarico di vendere l’immobile entro un termine prefissato (ipotizziamo 120/180 giorni) e a certe condizioni di prezzo: ad esempio, partendo dal prezzo di mercato e seguendo un programma predefinito di progressivo abbassamento a fronte di infruttuosi tentativi di vendita.
Il debitore può proporre certi “paletti”: ad esempio, prevedere che il trustee si avvalga di un dato agente immobiliare, che l’avvocato o il commercialista del debitore sia nominato guardiano del trust, che se il prezzo si abbassa oltre una certa soglia il debitore ha diritto di prelazione nell’acquisto, eccetera. Eseguita la vendita, il trustee distribuisce il ricavato tra i creditori (e restituisce l’eventuale eccedenza al debitore).
I benefici fiscali
Il trust liquidatorio ha beneficiato della svolta che l’agenzia delle Entrate ha impresso, con la circolare 34/E/2022, alla tassazione del trust.
In precedenza, i trust liquidatori erano fortemente limitati dai dubbi sulla tassazione da applicare all’apporto di beni e sul trattamento fiscale delle vendite che il trustee poi avrebbe effettuato. Oggi invece è tutto assai chiaro: nessuna tassazione al momento dell’apporto e nessuna tassazione per il trustee che vende i beni del trust in esecuzione di un programma liquidatorio. Non c’è alcuna tassazione nemmeno per la distribuzione del ricavato ai creditori, né per la restituzione al debitore dell’eventuale eccedenza tra quanto ricavato dalla vendita e il valore dei debiti.
Il ruolo del trustee
È evidente che il trust liquidatorio ha senso e funziona se il trustee è un soggetto del tutto indipendente rispetto al debitore e ha spiccate doti di professionalità nella materia del trust e nell’ambito delle vendite liquidatorie. Si tratta di doti che possono ricorrere sia in capo a un trustee persona fisica che a un trustee organizzato in forma societaria, ma è altrettanto evidente che una trust company adeguatamente patrimonializzata e organizzata e con un track record di successo offre una consistente immagine di solidità, probabilmente superiore a quella di una persona fisica, pur di standing autorevole.
La serietà e la robustezza del trustee sono infatti doti determinanti affinchè i creditori si convincano a credere nella soluzione del trust liquidatorio, in sostituzione di una “normale” procedura esecutiva.
