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Quadro W, cripto-attività e investimenti immobilari esteri nel 730/2024

  • Quando A partire dal 30 aprile 2024

  • Cosa scade Compilazione del nuovo quadro W del modello 730/2024

  • Per chi Persone fisiche residenti che detengono investimenti e attività estere di natura finanziaria

  • Come adempiere Compilazione delle sezioni del quadro W da W1 a W8

In sintesi

L’agenzia delle Entrate con il provvedimento 68472 del 28 febbraio scorso, ha incluso nella dichiarazione semplificata Modello 730/2024 anche la possibilità di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di determinare le imposte dovute sugli investimenti e sulle attività estere (Ivie, Ivafe e imposta sulle cripto-attività).

Sarà infatti il nuovo quadro W ad essere la sede nella quale far transitare gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria; così facendo il contribuente sarà in grado di assolvere:

• agli obblighi di monitoraggio fiscale, con il conseguente venir meno dell’obbligo di presentare anche il quadro RW del modello Redditi PF (unitamente al frontespizio di quest’ultimo);

• al calcolo delle imposte Ivie, Ivafe e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Il nuovo quadro W, quando si compila…

Il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione) per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd “monitoraggio fiscale”) ed anche per le cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

In sintesi, l’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale:

• prevede che nel quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito;

• non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro, ma tale esenzione rimane solo nella teoria, perché nella pratica la comunicazione è necessaria, anche per piccoli importi, per assolvere al pagamento dell’Ivafe;

• non sussiste per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;

• è a carico di ciascun soggetto intestatario, con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso, se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati;

– sussiste anche per coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero come, ad esempio, la delega al prelievo su un conto corrente estero (si veda col.2 rigo W1). Inoltre, sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano “titolari effettivi” come definito dalla normativa antiriciclaggio.

ATTENZIONE. In presenza del quadro W (sia esso presente nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello Redditi Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730.

… e come

Come detto, il contribuente dovrà compilare il quadro W per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute (Ivie, Ivafe e imposta sul valore delle cripto-attività). Nel caso sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, va barrata la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate. È questo il caso della detenzione di partecipazioni in società estere o di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato: tali asset devono essere dichiarati ma sugli stessi non sarà dovuta l’Ivafe e quindi si barrerà la casella “Solo monitoraggio”.

Come già osservato, considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2023). Anche un solo giorno di possesso nel periodo d’imposta fa scattare gli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria

Ma cosa si intende per investimenti ed attività estere di natura finanziaria?

1. Con il termine investimenti si fa riferimento ai beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Questi beni vanno sempre indicati indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta (ad esempio, gli immobili esteri, gli oggetti preziosi all’estero anche se custoditi in cassette di sicurezza, oppure le imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri). Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.

2. Con le parole “attività estere di natura finanziaria” si fa invece riferimento a quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività, se non gestite per il tramite di intermediari finanziari residenti, vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all’estero).

5La residenza fiscale delle persone fisiche

La portata della novità del nuovo quadro W va analizzata unitamente alle conseguenze che avranno le novità, in vigore anch’esse dal 1° gennaio 2024, relative ai criteri che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche (nuovo articolo 2, comma 2 del Tuir, come riscritto dall’articolo 1, Dlgs 209/2023).

Dal 2024, ai fini delle imposte dirette si considera residente in Italia chi:

La “nuova” residenza ex articolo 2, comma 2, Tuir

Con riferimento ai primi tre requisiti, si osserva che è sufficiente che venga soddisfatto anche uno solo di questi perché la persona si consideri residente nel territorio dello Stato. In tutti e tre i casi, per verificare la residenza fiscale, deve essere sussistente il requisito relativo “alla maggior parte del periodo di imposta”.

L’ultima condizione (iscrizione anagrafica), invece, rappresenta un elemento formale, per superare il quale, a partire dal 1 gennaio 2024, è ammessa la prova contraria (si dovrà dimostrare di non aver effettivamente avuto – per la maggior parte del periodo d’imposta – la residenza, il domicilio o la presenza fisica in Italia).

Quindi, gli elementi di novità introdotti dal Dlgs. 209/2023 (c.d. “decreto internazionalizzazione”) sono:

• il riferimento alla presenza fisica;

• la qualificazione dell’iscrizione all’Aire (Anagrafe residenti all’estero) quale requisito non necessario, in mancanza del quale sarà comunque possibile dare la prova della residenza estera;

• con riferimento al domicilio, il maggior rilievo attribuito dal legislatore al collegamento con il territorio dello Stato rappresentato dalle relazioni personali e familiari rispetto a quello relativo agli interessi economici.

Gli interessi economici-patrimoniali saranno comunque determinanti per stabilire lo Stato di residenza qualora si dovesse risolvere il conflitto della doppia residenza applicando i criteri convenzionali, che individuano, quale regola generale, il luogo di abitazione permanente, il centro di interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, la nazionalità, ecc. Si tratta di condizioni da verificare in ordine gerarchico, per cui quelle successive andranno verificate solo se il conflitto non si viene a risolvere utilizzando la precedente condizione, e alternativi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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