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Fatturazione elettronica: le novità 2024 per partite Iva forfettarie, minimi e sostituti di imposta

Dal 1° gennaio 2024, fatturazione elettronica anche per le partite Iva a regime forfettario e “minimi”, in attuazione delle disposizioni del D.L. 36/2022. Si allarga così la platea dei contribuenti del “fisco digitale” e la fatturazione elettronica diventa obbligatoria anche per i contribuenti che non superano i 25mila euro di ricavi o compensi con sanzioni fino a 2mila euro per chi non si adegua. Nessun obbligo per chi emette a soggetti non residenti o stabiliti fiscalmente in Italia

La fattispecie

Il D.L. del 30 aprile 2022, n. 36 (decreto “PNRR 2”) ha introdotto alcune modifiche di carattere tributario finalizzate alla riduzione del c.d. tax gap da omessa fatturazione, che hanno rappresentano alcuni degli obiettivi della riforma fiscale di accompagnamento al PNRR.

Inizialmente, l’obbligo di fatturazione elettronica aveva escluso i contribuenti con regime forfettario (Legge 190/2014) nonché quelli con regime di vantaggio (regime “dei minimi” – D.L. 98/2011), quest’ultimo, peraltro, abrogato dal 2016 ma ancora applicabile per chi già se ne avvaleva al 31 dicembre 2015. Con il D.L. 36/2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai forfettari ma con due decorrenze diverse:

  • dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 avevano conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno);
  • dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

 

Nel dettaglio, il Decreto, in attuazione delle “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“, all’articolo 18, commi 2 e 3, contiene le misure che estendono l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:

  • rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

 

Pertanto, dal 1° gennaio scorso è terminato il regime transitorio, non sussistono più esoneri e tutti sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 32/E/2023 di commento al regime forfettario ha ribadito che l’obbligo, dal 2024, è scattato per tutti i contribuenti, anche quelli a regime forfettario, i quali devono fatturare in formato elettronico le operazioni attive effettuate, indipendentemente dal reddito. Obbligo di e-fattura anche per i contribuenti che ancora applicano il regime dei vecchi minimi e gli enti del Terzo settore nel regime forfettario.

La novità riguarderebbe almeno mezzo milione di contribuenti, anche se molti forfettari avevano già anticipato l’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale.

Esclusioni

L’obbligo non riguarda le fatture emesse verso l’estero a soggetti non residenti o stabiliti fiscalmente in Italia e comprende anche l’esonero per tutto il 2024 per gli operatori sanitari che erogano prestazioni alle persone fisiche.

L’emissione e ricezione della fattura elettronica

Per poter gestire la fatturazione elettronica e procedere all’emissione della fattura i contribuenti hanno due possibilità:

  • utilizzare il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, con accesso all’area riservata del relativo sito internet e successivamente cliccando su “Fattura elettronica” (per poi seguire l’applicativo predisposto) o
  • usufruire di uno dei vari programmi disponibili sul mercato (ordinariamente a pagamento).

 

La fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette). Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella).

Qualora l’operazione superi i 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente. A tal fine, è necessario inserire l’ammontare dell’imposta (pari a 2 euro) nel file inviato al sistema di interscambio e provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate.

Tre le modalità con cui ricevere la fattura elettronica:

  • nella casella PEC;
  • nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • nel software di fatturazione, dove si possono gestire insieme alle fatture inviate, in modo veloce e ordinato.

La conservazione dei documenti

È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni. Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento. Alcuni software mettono in automatico le fatture inviate e ricevute in conservazione.

Le sanzioni

Rispetto al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 25mila euro, laddove il legislatore aveva previsto una moratoria sulle sanzioni, lo stesso non può dirsi ora, dato che eventuali violazioni sono subito sanzionate.

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i termini di emissione in vigore anche per tutti gli altri contribuenti ovvero:

  • fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
  • fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Dunque, il termine per emettere la fattura è il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (pagamento del corrispettivo se prestazione di servizi, consegna o spedizione se cessione di beni mobili) oppure, nel caso di fattura differita, il termine coincide con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Nel dettaglio, il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio); tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

In caso di invio tardivo della fattura, sono previste sanzioni stabilite dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997:

  • tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili
  • da 250 euro 2mila euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo euro.

La scomparsa della CU

Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare, quale conseguenza dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, l’abolizione dell’obbligo di compilazione della Certificazione Unica (CU) previsto per i sostituti di imposta, di certificare i compensi erogati a soggetti forfettari.

Nel dettaglio, l’articolo 3 del “Decreto Semplificazioni” esonera dal rilascio della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto, a partire dal 1° gennaio 2024, compensi, comunque denominati, ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

In particolare, nell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il comma 6-septies il quale prevede che “…a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. E quindi anche dal rilascio della CU”.

L’esonero è previsto dal periodo di imposta 2024 pertanto, entro lo scorso 16 marzo sono state consegnate le ultime Certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023. Si ricorda, che le CU che certificano redditi di lavoro autonomo possono essere anche inviate, senza sanzioni, entro il termine “lungo” del 31 ottobre 2024 (scadenza invio modello 770).

La nuova disposizione sicuramente potrà provocare qualche errore da parte dei sostituti d’imposta che in questi mesi stanno affrontando i loro adempimenti tipici: il rilascio della Certificazione Unica a dipendenti e lavoratori autonomi, la compilazione del modello 770/2024.

Pertanto, è opportuno evidenziare che per i compensi, comunque denominati, erogati nel corso dell’anno 2023, ai lavoratori autonomi che operano in regime forfettario, deve ancora essere rilasciata la CU anche se non è stata operata alcuna ritenuta d’acconto.

 
 
Fonte: Il Sole 24ORE

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