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Terzo settore, entro il 10 aprile la richesta (e i requisiti) di accredito al 5 per mille

Con la remissione in bonis (e la sanzione di 250 euro) l’ente potrà fruire del più ampio termine del 30 settembre 2024: ma occorre comunque possedere i requisiti alla data del 10 aprile

Cinque per mille 2024: il termine del 10 aprile per l’accesso al beneficio vale per Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, enti di ricerca scientifica e del Terzo settore (Ets). Si tratta di una delle principali scadenze previste per il mondo non profit, al fine di rientrare nell’elenco permanente dei destinatari del 5 per mille dell’Irpef.

L’accesso per gli enti del Terzo settore

L’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è sufficiente ai fini dell’accesso al 5 per mille. Piuttosto, occorre che gli enti presentino la richiesta di accreditamento secondo due distinte modalità, che variano a seconda che gli stessi siano già in possesso della qualifica di Ets. Nel caso di enti già iscritti al Registro che non abbiano già richiesto l’accreditamento al 5 per mille, gli stessi potranno presentare un’apposita richiesta entro il 10 aprile prossimo. A tal fine occorrerà che sia il legale rappresentante dell’ente ad accedere alla piattaforma telematica del Runts, tramite Spid e Cie, barrando la relativa casella e inserendo le coordinate Iban del conto bancario dell’ente. Diversamente, laddove l’ente non abbia ancora assunto la veste di Ets e intenda iscriversi al Registro, sarà possibile presentare la richiesta di accredito al 5 per mille unitamente a quella di iscrizione al Runts. Con la specifica che, in quest’ultimo caso, la procedura potrà essere effettuata, in un’ottica di semplificazione, anche dal legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce.

Quanto alle tempistiche, la data del 10 aprile prossimo non rappresenta il termine ultimo per la presentazione della richiesta. Beneficiando dell’istituto della remissione in bonis l’ente potrà richiedere l’accredito entro il più ampio termine del 30 settembre 2024. Ciò a condizione che l’Ets possieda i requisiti per l’accreditamento già alla data del 10 aprile e previo versamento di una sanzione pari a 250 euro, da attestare previo deposito al Runts della quietanza.

La procedura per Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche

Trattamenti distinti sono invece previsti per Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd). Per queste tipologie di enti, l’agenzia delle Entrate ha precisato con comunicato stampa del 4 marzo scorso regole e tempistiche per l’accreditamento al 5 per mille. Nello specifico, le Onlus non presenti nell’elenco permanente e che intendano accedere al contributo per il 2024 dovranno presentare apposita istanza, anche tramite intermediario (es. commercialista), servendosi degli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia. Quest’ultima ancora per quest’anno è competente per le Onlus, in tema di accreditamento al cinque per mille, circa la verifica dei requisiti di accesso e pubblicazione dei relativi elenchi. Come confermato dalle ultime modifiche del decreto Anticipi, infatti, le realtà iscritte nell’Anagrafe Onlus continuano ad essere destinatarie del contributo secondo le modalità previste per l’originaria categoria degli «enti del volontariato». Per gli enti sportivi dilettantistici, invece, l’amministrazione competente per il 5 per mille è il Coni, che tuttavia, a fronte di apposita convenzione, si affida all’agenzia delle Entrate ai soli fini della procedura di iscrizione. Restano dunque ferme le competenze del Coni anche a seguito delle novità della riforma dello Sport che ha invece determinato il passaggio dal Coni al dipartimento per lo Sport con riguardo al Registro in cui risultano iscritte le Asd. Va peraltro chiarito che nel novero dei beneficiari non rientrano tutte le tipologie di associazioni sportive dilettantistiche, ma solo quelle operanti nel settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Gli enti di ricerca scientifica e università

Ultimo aspetto riguarda l’ulteriore categoria dei beneficiari del 5 mille. Vale a dire gli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e università quali università statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute o enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica.

Anche per queste tipologie di enti, è possibile presentare richiesta di accredito a partire dal 6 marzo scorso e fino al 10 aprile prossimo, esclusivamente tramite la nuova piattaforma resa disponibile dal ministero dell’Università e della ricerca (Mur) raggiungibile a questo link.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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