È consentito a una società con finalità di investimento di partecipare nella veste di socio a una sola Stp, fermo restando che devono essere evitate situazioni in cui la partecipazione indiretta del socio professionista, per tramite di una persona giuridica alla stessa Stp, possa essere realizzata con finalità elusive; è quanto previsto dal Pronto Ordini 11/2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti, pubblicato sul portale nazionale del Cndcec nella giornata del 26 marzo.
Nel caso esaminato, un Ordine territoriale ha chiesto chiarimenti in merito ad una questione obiettivamente molto complicata: la legittimità di una partecipazione ad una Stp – Società tra professionisti – di una società di capitali con attività di investimento e di natura di holding finanziaria, tra i cui soci vi sono dottori commercialisti iscritti all’albo.
La normativa e il Regolamento
Osserva il Cndcec come la legge n. 183 del 12 novembre 2011 non disciplini l’ipotesi prefigurata nel quesito, in cui i soci di investimento sono due Srl che svolgono attività così specifiche ed entrambe partecipate dai soci professionisti; la normativa di riferimento contenuta nel Dm 34/2013, cd. Regolamento, si limita ad evidenziare il divieto di contemporanea partecipazione a più Stp nonché i requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento.
In sostanza, evidenzia nella risposta il Cndcec, la normativa vigente prevede l’ipotesi in cui il socio non professionista di una Stp possa essere un soggetto differente dalla persona fisica, restringendo l’ambito applicativo esclusivamente alla partecipazione di altre società, che non siano a loro volta Stp.
La verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento persona fisica prevista dall’articolo 6, commi 3 e 4 del Regolamento, dispone solo che sia effettuata per i legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla Stp.
Il Consiglio dell’Ordine con riferimento al procedimento di iscrizione della Stp nella sezione speciale dell’Albo, è tenuto a verificare l’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento, verificando i requisiti di ammissibilità dei soci nella Stp, come che siano ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell’Unione Europea che risultino in possesso del titolo di studio abilitante, o soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
Il Cndcec evidenzia che il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento ;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
In conclusione per il caso specifico, poiché la normativa non fornisce ulteriori indicazioni, dovrebbe essere consentita l’iscrizione di una Stp con i requisiti evidenziati nel quesito.
Da evitare Stp con finalità elusive
Il Cndcec ricorda, tuttavia, che :
– qualunque socio della Stp (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due Stp, perché la normativa riferimento sembra essere indirizzato a tutti i soci della Stp e non unicamente ai soci professionisti;
– pur essendo consentito a una società partecipare nella veste di socio per finalità di investimento a una sola Stp , nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, andrebbero comunque evitate situazioni in cui la partecipazione indiretta del socio professionista per tramite di una persona giuridica alla stessa Stp possa essere realizzata con finalità elusive (anche in ambito contributivo).