Se alla Srl a ristretta base partecipativa è annullato l’accertamento per omesso rispetto del contradittorio preventivo, in automatico decade anche quello per il maggior reddito di partecipazione emesso al socio. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 7756/2024, che ha accolto il ricorso di una contribuente socia nei confronti dell’agenzia delle Entrate.
La contestazione
L’agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento mediante il quale sottoponeva a tassazione ai fini Irpef il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito come socia indiretta di una Srl , controllata da un’altra società partecipata dalla socia stessa; gli anni contestati erano riferiti ai periodi di imposta dal 2008 al 2010.
Nel ricorso alla Ctp la contribuente contestava che l’avviso di accertamento pregiudicante, emesso nei confronti della Srl , era stato annullato dalla Ctr con sentenza del 2015, evidenziando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Sia la Ctp, sia i giudici tributari regionali rigettavano il ricorso; la contribuente ricorreva in Cassazione, con serie di articolate motivazioni.
Il vizio dell’accertamento tributario
I giudici di legittimità osservano preliminarmente che la contribuente ricorrente sostiene che essendo passata in giudicato la decisione della Ctr del Lazio che ha annullato l’atto impositivo, in relazione all’accertamento del reddito della Srl , pure l’accertamento del maggior reddito di partecipazione conseguito dalla socia , che rappresenta l’oggetto del ricorso in Cassazione, deve essere annullato.
La Cassazione rileva che in caso di distribuzione di utili non dichiarati a società a ristretta base azionaria è pacifica la «pregiudizialità» della controversia riguardante l’avviso di accertamento a carico della società. Se, infatti, cade questo perché si esclude la legittimità dell’accertamento tributario nei confronti della società, giocoforza cade l’accertamento a carico dei soci, che è a «cascata», dipendendo gli utili dei soci dai redditi non dichiarati dalla società.
Nel caso di specie la Ctr del Lazio, con sentenza del luglio 2015 ha annullato l’avviso di accertamento pregiudicante emesso nei confronti della Srl, per non essere state rispettate le regole del contraddittorio preventivo, di cui all’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, essendo stato effettuato un accesso supplementare presso la società, da cui è derivata pure la contestazione di ulteriori rilievi, cui non è seguita la notificazione di alcun processo verbale di costatazione.
Inoltre, la Ctr ha anche esaminato nel merito le contestazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate alla società, e le ha ritenute infondate, accogliendo integralmente l’impugnazione ed annullando perciò l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. La sentenza è divenuta definitiva, avendo la Cassazione rigettato l’impugnazione proposta dall’agenzia delle Entrate, con sentenza del febbraio 2022.
La Cassazione rileva che, nel caso in esame, il rilevato vizio dell’accertamento tributario emesso nei confronti della società, su cui è caduto il giudicato, è a tal punto radicale che nessuna rilevanza può essere attribuita allo stesso, con la conseguenza che pure l’accertamento del reddito di partecipazione emesso nei confronti del socio non può che essere annullato; i giudici di legittimità, pertanto, decidendo nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassano la sentenza e annullano l’avviso di accertamento.