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Consorzio tra Comuni, sì al ripiano perdite

Il divieto non si applica agli enti che si associano per svolgere alcuni servizi

A un consorzio istituito tra Comuni, ai sensi dell’articolo 31 del testo unico enti locali, allo scopo di dotarsi di un organismo cui affidare lo svolgimento di determinati servizi pubblici locali, non si rende applicabile la norma (articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010) che vieta alle amministrazioni pubbliche di ripianare le perdite delle società partecipate non quotate.

Così decidendo con ordinanza n. 6871 del 14 marzo 2024, la Cassazione ha dunque ribaltato la sentenza, di segno contrario, emessa dalla Corte d’appello di Torino all’esito di una vicenda che aveva coinvolto un consorzio, formato da numerosi comuni, affidatario della gestione di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, acquedotto e depurazione.

Per il consorzio in questione, a fronte di un bilancio che evidenziava una significativa perdita, era stata aperta una procedura di amministrazione straordinaria, nel cui ambito era stato promosso un giudizio arbitrale nei confronti degli enti partecipanti al consorzio allo scopo di accertare il grave inadempimento di detti enti all’obbligo, sancito nello statuto del consorzio stesso, di ripartire, in base alle quote di partecipazione, le perdite risultanti dal bilancio dell’ente.

Il collegio arbitrale aveva accolto la domanda, ritenendo gli enti partecipanti al consorzio obbligati a provvedere, in proporzione alle loro quote di partecipazione, al ripianamento delle perdite risultanti dal bilancio dell’ente. Il lodo però era stato giudicato nullo con sentenza della Corte d’appello, appunto poi impugnata in Cassazione.

In sede di legittimità è stato anzitutto osservato che il consorzio in esame è una figura organizzativa, identificata anche con l’espressione «consorzio-azienda», costituita tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni; e che esso costituisce una forma associativa dotata di personalità giuridica che si pone quale struttura strumentale all’espletamento dei compiti propri degli enti consorziati.

La Cassazione ha quindi sottolineato che, dall’esame della norma recante il divieto di assistenza finanziaria a carico degli enti partecipanti a società pubbliche che si trovino in una determinata situazione di deficit patrimoniale, si evince che detto divieto è riferito espressamente alle sole società pubbliche, come dimostrato, ad esempio, dal richiamo alla normativa in tema di perdite conseguite dalla società per azioni, che ha ragione d’essere solo se riferito a enti societari.

In sostanza «l’insuperabile dato testuale» non consente di estendere l’ambito di applicazione della norma sul divieto di assistenza finanziaria anche ai consorzi in esame, poiché non riconducibili alla nozione di società pubblica.

Fonte: Il Sole 24ORE

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