Cerca
Close this search box.

Assicurazioni, dal 1° aprile scatta l’obbligo

Chiarimenti in una circolare Ania in attesa del prossimo provvedimento dell’Agenzia. La detrazione si applica anche sui rapporti di bancassicurazione

L’obbligo di ritenuta sulle provvigioni corrisposte dalle compagnie assicurative agli intermediari decorre dal prossimo 1° aprile 2024.

Sebbene si possa sostenere che la ritenuta debba applicarsi alle provvigioni rendicontate da quella data, le esigenze di gettito alla base della nuova norma suggeriscono di applicare la ritenuta ai pagamenti dal 1° aprile.

Questo è uno dei tanti utili chiarimenti dell’Ania nella circolare a commento del nuovo obbligo di ritenuta, in attesa della prossima circolare dell’Agenzia.

Il cambiamento è epocale, se si considera che da quando è stato istituito l’articolo 25-bis nel corpo del Dpr 600/73 (ovvero dal 1° gennaio 1983) per questi rapporti la ritenuta è sempre stata disapplicata.

L’Associazione chiarisce che la ritenuta si applica anche sui rapporti di bancassicurazione, superandosi la disapplicazione estesa con la risoluzione 7/E/13.

L’obbligo di ritenuta dovrebbe applicarsi a tutti gli intermediari inquadrati nelle lettere del Rui (registro unico intermediari) dalla A alla F.

Un dubbio permane per le agenzie di viaggio.

Come soggetti iscritti alla lettera E dovrebbero rientrare nell’obbligo di ritenuta, sebbene la disapplicazione prevista nell’articolo 25-bis (per le provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio e turismo) potrebbe portare a diversa conclusione.

Idem per i premi corrisposti a broker e agenti, va capito se siano attratti dall’obbligo di ritenuta d’acconto ex articolo 25-bis oppure restino nell’alveo della ritenuta d’imposta su premi e vincite ex articolo 30 del Dpr 600/73.

In ambito di coassicurazione, per l’obbligo di ritenuta sembrerebbe potersi individuare la compagnia incaricata.

Nel caso di provvigioni corrisposte in valuta estera, verrà effettuata la conversione al cambio del giorno in cui gli importi sono stati percepiti o sostenuti.

Non sussiste obbligo di ritenuta per le compagnie che operano in Lps (libera prestazione di servizi) e che corrispondono provvigioni a intermediari italiani, in assenza di una branch in Italia.

L’ipotesi più diffusa è quella per cui l’intermediario trattiene direttamente l’importo a lui spettante. In tal caso per le provvigioni trattenute nel mese 1 la ritenuta è operata nel mese 2 e versata nel mese 3.

Condivisibilmente, in ottica semplificatoria, Ania suggerisce che possa far fede l’estratto conto per cui per le provvigioni rendicontate nel mese 1 la ritenuta si possa versare il giorno 16 del mese 2. Circa gli storni provvigionali a fronte di annullamenti o errori, la ritenuta dovrebbe potersi applicare sull’importo “netto” di periodo da estratto conto, come somma algebrica di importi positivi di ritenuta e negativi di storni.

Sarebbe poi auspicabile l’introduzione di un codice tributo ad hoc per monitorare la fattispecie, senza indicazione del mese di competenza.

Infine la norma prevede che la ritenuta, ordinariamente applicabile sul 50% delle provvigioni, venga ridotta al 20% laddove l’intermediario si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, dietro dichiarazione da inviare al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente (Dm 2446/1983).

Poiché la legge di Bilancio è stata approvata a ridosso di fine anno, dovrebbe potersi consentire che tale dichiarazione sia inviata entro il 31 marzo 2024 (o il successivo 15 aprile considerati i 15 giorni che la norma concede per l’operatività che scatta in corso d’anno).

 
Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator