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Riscossione, avvisi di recupero e atti sanzionatori immediatamente esecutivi

Lo schema di decreto velocizza le procedure di recupero dei crediti. I controlli automatizzati delle dichiarazioni continueranno invece a svolgersi secondo i canoni ordinari

Avvisi di recupero e atti di irrogazione sanzioni immediatamente esecutivi: la previsione è contenuta nello schema di decreto attuativo della riforma della riscossione, appena approvato dal Consiglio dei ministri. Tra i criteri di delega contenuti nell’articolo 18 della legge 111/2023, vi è il maggior ricorso agli atti esecutivi, al fine di velocizzare le procedure di recupero. La caratteristica di tali provvedimenti è infatti quella di superare la fase di formazione del ruolo e di notifica della cartella di pagamento, per giungere più rapidamente alla riscossione coattiva.

A legislazione vigente, lo strumento in esame è regolato nell’articolo 29, DL 78/2010, ed è rivolto unicamente agli atti di accertamento aventi ad oggetto i principali tributi erariali (Iva, imposte dirette e Irap).

La bozza di decreto stabilisce che in futuro, a seguito dell’adozione di uno o più Dpr, questa tipologia di atto potrà essere utilizzata anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, oggi disciplinati nel nuovo articolo 38 bis, Dpr 600/1973. Si tratta, va segnalato, di una estensione che appare del tutto naturale, alla luce della previsione appena introdotta secondo cui, anche in caso di ricorso, si rende comunque dovuto tutto l’importo preteso, comprensivo di sanzioni e interessi. Questo significa che gli avvisi in esame sono già potenzialmente esecutivi per l’intero e domani, una volta attuata la riforma, lo diventeranno a tutti gli effetti.

La medesima estensione è prevista per gli atti di recupero delle agevolazioni indebitamente fruite, pure menzionati nel su citato articolo 38 bis. Al riguardo, va evidenziato che quest’ultima disposizione richiama anche, in generale, il recupero di tributi non versati, ma fa salva l’applicazione delle altre specifiche norme in termini. Ne deriva che la nuova veste degli avvisi di recupero, disegnata nel decreto attuativo della riforma dell’accertamento con adesione, non potrà mai riguardare i controlli automatizzati delle dichiarazioni, che, in quanto regolati da procedure ad hoc, continuano a svolgersi secondo i canoni ordinari (comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento). Proprio perché i controlli automatizzati sono fuori dal campo di applicazione dell’ articolo 38 bis, lo schema di riforma della riscossione non cambia nulla al riguardo.

Un’altra tipologia di atto investita dalla riforma è il provvedimento di irrogazione della sanzione, che può scaturire dalla procedura di cui all’articolo 16, Dlgs. 472/1997, in caso di violazioni formali, oppure 17, stesso decreto, negli altri casi. In proposito, va però ricordato che, in base all’articolo 19, Dlgs. 472/1997, in caso di ricorso, le sanzioni sono concretamente riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado, nella misura massima di due terzi dell’importo irrogato. Ne deriva che anche dopo che sarà attuata la riforma e che anche l’atto di irrogazione delle sanzioni sarà divenuto immediatamente esecutivo, in caso di proposizione del ricorso, tale esecutività sarà comunque subordinata alla pronuncia del giudice.

Peraltro, questo è ciò che già accade oggi con gli accertamenti impo – esattivi delle imposte erariali. Sebbene l’esecutività riguardi l’intero importo accertato, in ipotesi di pendenza di contenzioso, occorre comunque fare i conti con le regole speciali dell’articolo 19 del Dlgs 472/1997.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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