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Irap, deducibili i rimborsi chilometrici ai dipendenti a tempo indeterminato

Restano indeducibili ai fini Irap i costi chilometrici per le trasferte effettuate dai co.co.co. - come gli amministratori - e dai dipendenti a tempo determinato

La domanda:

“Per i dipendenti a tempo indeterminato i rimborsi km (importi rientranti nelle tabelle Aci) inseriti in busta paga sono deducibili dalla base imponibile Irap?”
P. N. – Milano

Nel precedente regime Irap, in vigore fino al 2007, le indennità chilometriche erano indeducibili. Si veda al riguardo il punto 2.2.2 della circolare 148/E/2000 che si riporta: «sono deducibili, altresì, le somme rimborsate analiticamente al dipendente o al collaboratore per spese anticipate dagli stessi, ma sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, nonché i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte. Sono, invece, indeducibili le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità di trasferta o a titolo di indennità chilometrica». La circolare 27/E/2009 – di commento alle modifiche Irap del 2008, introdotte dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008) – ha chiarito che «restano indeducibili, come nella previgente formulazione della norma, le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (come le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali, etc.)». La dottrina maggioritaria ritiene che siano deducibili i rimborsi chilometrici sostenuti per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, in quanto i relativi costi sono ora integralmente deducibili dall’Irap ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, Dlgs 446/1197; continuerebbero, invece, a essere indeducibili ai fini Irap i costi chilometrici per le trasferte effettuate dai collaboratori coordinati e continuativi – come gli amministratori – e dai dipendenti a tempo determinato, in quanto i relativi costi non sono deducibili ai fini Irap.

Di: Gianluca Dan
 
Fonte: Il Sole 24ORE

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