I policlinici gestiti da università non costituiti in azienda, che hanno assunto personale in pianta stabile da destinare all’ambito clinico o della ricerca, possono fruire, in concreto, del credito d’imposta loro concesso dall’articolo 25, comma 4-duodecies del Dl n. 162/2019. Con la risoluzione n. 15 di oggi, 11 marzo 2024, l’Agenzia ha infatti istituito il codice tributo per fruire del bonus, in compensazione tramite F24.
Nella risoluzione, l’Amministrazione coglie l’occasione per ricordare che la richiamata norma è stata emanata per promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca. E che, con il decreto del ministro della Salute di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023, nel rispetto dei limiti di spesa ai policlinici universitari non costituiti in azienda (vedi articolo “Bonus policlinici, domande online, destinatario il ministero della Salute”).
Il credito d’imposta, prevede la norma istitutiva, è utilizzabile, dagli enti ammessi – inclusi cioè nell’elenco inviato dal ministero della Salute all’Agenzia delle entrate – con anche l’importo riconosciuto a ciascun policlinico, esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
A tal proposito, i beneficiari possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile, comunicato dal ministero della Salute, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Con la risoluzione odierna, per concretizzare l’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria ha quindi istituito il codice tributo “7054” – “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.
L’identificativo, nel modello F24, trova posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.