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Paga l’Iva il fornitore che non prova la sussistenza dei requisiti in capo al destinatario

La Cgue nella causa C-676/22 ha negato l’esenzione per chi non dimostra che l’acquirente in altro Stato membro non ha la qualità di soggetto passivo Iva

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza resa nella causa C-676/22 del 29 febbraio 2024, ha statuito che l’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che si deve negare l’esenzione dall’Iva al fornitore che non abbia dimostrato che l’acquirente delle merci, localizzato in altro Stato membro, ha la qualità di soggetto passivo Iva.

Il caso

Una società ceca si vedeva negare il diritto di esentare dall’Iva talune operazioni intracomunitarie, con destinazione dei beni in Polonia, in quanto la contribuente non aveva dimostrato che fossero state soddisfatte le condizioni per poter beneficiare del regime dell’esenzione.

Ed infatti, nell’anno 2015 la società ceca aveva compiuto delle cessioni di olio di colza con destinazione Polonia, ma tali beni non risultavano essere ceduti ai destinatari indicati nei documenti fiscali, bensì ad altri soggetti stabiliti in tale Stato membro.

Taluni degli acquirenti hanno confermato la ricezione dei prodotti, apponendo il proprio timboro e la propria firma sulle lettere di vettura internazionali.

A seguito di una verifica fiscale, riscontrata tale discrasia, l’Amministrazione finanziaria ha contestato l’esenzione dell’Iva. Ciò in quanto, pur non contestando l’effettiva realizzazione del trasporto dei beni di cui trattasi a destinazione di un altro Stato membro, non era stato dimostrato di aver trasferito il diritto di disporre di tali beni come proprietario alle persone presentate nei documenti fiscali come destinatarie e neppure che detti beni fossero stati ceduti a una persona registrata fiscalmente in un altro Stato membro.

La sentenza

Sul punto, i giudici unionali, hanno ricordato che l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva Iva prevede l’obbligo per gli Stati membri di esentare le cessioni di beni che soddisfano le condizioni ivi elencate.

Ai fini della qualificazione di una operazione come intracomunitaria, la norma citata prevede che rientrano in tale nozione e sono esenti, alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni delle cessioni considerate e per prevenire ogni possibile evasione, elusione o abuso, le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro, ma all’interno dell’Unione, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o per un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

Al contempo, l’articolo 139 della direttiva Iva dispone che l’esenzione da tale imposta è subordinata alla condizione che la cessione non sia effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’Iva.

Al di fuori di tali condizioni, relative specificamente allo status di soggetto passivo, al trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario e allo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro, non può essere imposto nessun altro requisito per qualificare un’operazione come cessione intracomunitaria di beni, restando inteso che la nozione di cessione intracomunitaria ha carattere oggettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi.

Sul punto, il soggetto passivo ha un onere della prova, da parametrare in base alla normativa nazionale.

Sicché il fornitore ha l’onere di dimostrare, ai fini dell’esenzione dall’Iva, che lo stesso abbia ceduto merci con operazioni intracomunitarie nei confronti di cessionari aventi la qualità di soggetto passivo nel proprio Stato membro di residenza.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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