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Aiuti di Stato, calcolo in salita sui 300mila euro nel triennio

Il nuovo sistema previsto dalla Ue per il conteggio degli aiuti de minimis prevede di andare a ritroso di tre anni, ma l’esatta data da cui far partire il periodo di osservazione non è univoca

Dal 1° gennaio 2024 per ogni nuova concessione di aiuti de minimis l’impresa unica deve verificare il rispetto del massimale innalzato a 300mila euro (si veda l’articolo pubblicato su Nt Fisco il 18 dicembre) considerando i tre anni solari precedenti a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Non si applica più la previsione che permette di considerare nel calcolo del limite mobile triennale gli aiuti dell’esercizio finanziario di concessione e i due precedenti. Di conseguenza nel caso di un nuovo aiuto de minimis concedibile nel corso del 2024, per la verifica del rispetto del limite, bisognerà considerare tutti gli aiuti ricevuti a livello di gruppo fino alla corrispondente data del 2021.

È quanto si desume da una Faq pubblicata il 25 gennaio 2024 sul sito internet del registro nazionale degli aiuti di Stato a commento del nuovo regolamento Ue de minimis 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e del nuovo regolamento Ue 2023/2832 applicabile per gli aiuti de minimis concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Il regolamento 2023/2831 ha sostituito il precedente regolamento de minimis 1407/2013 in scadenza il 31 dicembre 2023 che prevedeva un limite massimo di aiuti di 200mila euro ridotto a 100mila euro per le imprese che operavano nel settore di trasporto di merci su strada per conto terzi. Tale limite (sia nel vecchio che nel nuovo regolamento) va calcolato a livello di impresa unica ossia di gruppo.

Il vecchio criterio

Con riferimento alla modalità di calcolo del massimale, nel precedente regolamento de minimis 1407/2013 (punto 10) si prevedeva che il periodo di tre anni da prendere in considerazione doveva essere valutato su base mobile nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis si doveva tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Per la nozione di esercizio finanziario si faceva riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

Il nuovo regolamento de minimis 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024, innalza il massimale a 300mila euro e modifica la modalità di calcolo del limite triennale su base mobile. Nel punto 11 del regolamento 2023/2831, infatti, si prevede che per ogni nuova concessione di aiuti de minimis si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis nei tre anni precedenti.

Sul tema è stata pubblicata una Faq il 25 gennaio 2024, sul sito del registro nazionale degli aiuti di Stato tenuto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nella Faq è stato chiarito che il nuovo calcolo del “concedibile” dovrebbe avvenire con riferimento a un periodo di tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. A conferma di quanto indicato viene riportato il seguente esempio: nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10 febbraio 2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dall’11 febbraio 2021 al 10 febbraio 2024.

I punti da chiarire

Nonostante quanto indicato nella Faq, la nuova modalità di calcolo della base triennale meriterebbe degli ulteriori approfondimenti anche alla luce del funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato italiano come regolamentato dal decreto 31 maggio 2017, n. 115.

In tal senso, nell’articolo 10 del decreto 115/2017 è previsto che gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Inoltre gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel registro nazionale aiuti di Stato nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi senza ulteriori specificazioni. Considerando che per il calcolo del cumulo di tali aiuti il registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale, il contribuente che nel 2024 ha ricevuto un aiuto fiscale o altro aiuto privo di un provvedimento di concessione, non avrebbe la certezza della data dalla quale far decorrere a ritroso i tre anni per verificare il rispetto del massimale dei 300mila euro.

Su tale tematica si renderebbe necessario quanto prima un chiarimento considerando che nell’articolo 3 del regolamento 2023/2831 si prevede che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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