Nei modelli Redditi Sc e Sp, spazio alla nuova imposta sostitutiva sull’adeguamento del magazzino, ma per i calcoli occorrerà attendere il decreto dirigenziale che determinerà i coefficienti di maggiorazione.
Con due provvedimenti di ieri, l’agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva delle dichiarazioni dei redditi 2024 di società di capitali e di persone. Nel quadro RU, parte la sforbiciata ai dati riguardanti taluni crediti di imposta come previsto dal Dlgs 1/2024. Entrano nel quadro RF i campi per monitorare i costi da fornitori di paesi non collaborativi.
La principale novità per la determinazione del reddito di impresa contenuta nella legge di Bilancio 2024, costituita dalla regolarizzazione delle rimanenze iniziali, forma oggetto di una apposita sezione del quadro RQ. La disposizione, che non riguarda le società con bilancio Ias/Ifrs, consente sia l’eliminazione di rimanenze “gonfiate”, sia l’iscrizione di rimanenze in precedenza omesse. Nel primo caso, il quadro RQ richiede, oltre all’indicazione dell’imponibile dell’imposta sostitutiva del 18%, i dati necessari per il calcolo dell’Iva da versare.
Calcolo che, peraltro, ad oggi non può essere effettuato, mancando gli appositi coefficienti di maggiorazione che dovranno essere stabiliti da un decreto dirigenziale per la cui emanazione la legge non ha fissato alcun termine.
Nel quadro RQ devono poi essere indicati gli elementi riguardanti l’imposta sostitutiva su assegnazioni e trasformazioni agevolate effettuate entro il 30 settembre 2023 in base alla legge 197/2022 (versamento entro il 30 novembre 2023).
Un’altra novità per le imprese che trova spazio nei modelli Redditi Sc e Sp è il regime di deducibilità limitata dei costi sostenuti presso fornitori domiciliati nei paesi inclusi nella lista Ue degli Stati non cooperativi, introdotto dalla legge 197/2022. La lista si è movimentata due volte nel corso del 2023, per cui dovrà farsi particolare attenzione alla data di sostenimento del costo per verificare se il fornitore era, in quel momento, soggetto o no al monitoraggio. L’intero ammontare dei costi va indicato come variazione in aumento nel campo RF31 cod. 70, mentre la quota deducibile (nei limiti del valore normale) va inserita in diminuzione al campo RF55 cod. 92.
Un’altra novità, questa volta introdotta dal decreto fiscalità internazionale n. 209/2023, interessa le società che detengono partecipazioni in Cfc (articolo 167 Tuir), ma riguarda solo gli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2023. Si tratta della facoltà, concessa dal nuovo comma 4-ter dell’articolo 167, di tassare il reddito della Cfc, anziché mediante imputazione per trasparenza al controllante, attraverso l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 15% dell’utile contabile della controllata al lordo delle imposte, delle svalutazioni e degli accantonamenti. L’opzione per questo regime, che dura tre anni, si esercita barrando una casella riportata nel quadro FC e deve riguardare tutte le Cfc possedute.
Nel quadro RU prende il via la semplificazione prevista dall’articolo 15 del Dlgs 1/2024 con la eliminazione, dalla sezione I, delle richieste di dati per alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione nel modello F24.
Sono state, inoltre, eliminate le sezioni II (caro petrolio), III (finanziamento sisma Abruzzo/banche) e V (sltri crediti d’imposta), i cui crediti sono gestiti nella Sezione I.
Una annotazione riguarda infine il prospetto delle società non operative. Le istruzioni continuano a richiamare gli interpelli probatori (facoltativi,) che, in base alla riformulazione dell’articolo 11 dello Statuto, non sono più presentabili dal 18 gennaio scorso se non per chi è in adempimento collaborativo.
Fonte: Il Sole 24ORE