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Redditi finanziari, per la sostitutiva non vale il metodo previsionale

Il calcolo dell’acconto da parte degli intermediari finanziari. L’acconto non può essere usato per compensare debiti per altre imposte

Nel calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari in regime di risparmio amministrato da parte degli intermediari finanziari (articolo 2, comma 5, Dl 133/2013) non è possibile utilizzare il cosiddetto «metodo previsionale» né è possibile utilizzare l’acconto per compensare debiti per altre imposte diverse dalla stessa imposta sostitutiva o dai successivi acconti dovuti.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 55 del 28 febbraio che costituisce occasione per mettere in luce l’iniquità di questa norma, che mette in grave difficoltà gli operatori finanziari diversi dalle banche (per esempio fiduciarie, Sim e Sgr) che non possono fare affidamento sulla liquidità raccolta presso la clientela (in conto corrente o deposito) e, di norma, hanno margini limitati e scarsa capacità di credito.

L’acconto sul risparmio amministrato è infatti un o dei modi con i quali lo Stato si fa finanziarie gratuitamente a tempo indeterminato dagli intermediari finanziari imponendo loro di versare anticipatamente tributi che, oltre a riferirsi a redditi solo ipotetici, non sono prodotti dall’intermediario stesso, ma dai suoi clienti, con l’aggravante che il soggetto inciso non ha diritto di regresso sui clienti stessi fino a quando non avranno realizzato congrue plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva.

Oltre a tutto l’acconto è commisurato al 100% dell’imposta versata dall’intermediario nei primi undici mesi dell’anno (sulle plusvalenze realizzate dalla clientela fra ottobre dell’anno precedente e settembre dell’anno in corso) senza tener conto delle minusvalenze realizzate, ma non ancora dedotte da future plusvalenze.

Inoltre, la legge non prevede neppure la possibilità di chiedere il credito risultante alla fine del periodo a rimborso in dichiarazione dei redditi.

Tant’è che in una società che si è trovata, per effetto di una operazione straordinaria, a detenere il credito senza aver alcuna prospettiva di compensarlo in futuro non svolgendo attività di custodia e amministrazione di attività finanziarie, dovrà presentare un’istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602 allegando la risposta dell’agenzia delle Entrate 28/2024 che spiega i motivi per cui, in questo eccezionale caso (al quale evidentemente si deve assimilare quello della liquidazione dell’intermediario), il rimborso è consentito.

Un’altra analoga forma di anticipazione dei tributi di terzi è l’acconto delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti della clientela delle banche previsto dall’articolo 35 del Dl 46/1976.

Anche in questo caso non è ammesso il metodo previsionale nel versamento dell’acconto, ma il sostituto ha la facoltà di chiedere a rimborso l’eccesso di versamento nella dichiarazione dei redditi (quadro RZ, sezione I del modello Redditi SC) oppure di compensarlo (nel modello F24) con i versamenti da eseguirsi in ordine alle ritenute relative ad altre categorie di reddito nonché alle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria o infine di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (risoluzione 328/E/2008 e parere Abi 1230/2010).

Ove non sia possibile interpretare la norma nel senso che sia consentito il “metodo previsionale” il legislatore dovrebbe adattarla in modo che rientri nei canoni della ragionevolezza (si veda Assofiduciaria COM_2017_025 del 31 gennaio 2017).

Vi è un parallelo con l’acconto sul trattamento di fine rapporto che fu dovuto dai sostituti d’imposta sui Tfr maturati al 31 dicembre 1996 e 1997 (articolo 3, comma 211 della legge 662/1996). L’acconto ha passato il vaglio della Corte costituzionale, pur incidendo economicamente su un soggetto diverso (il datore di lavoro) dal titolare del “futuro” reddito (il dipendente).

Ma, nel caso di specie, la Corte (sentenza 155/2001) affermò che «le quote di accantonamento del Tfr (…) rappresentano, comunque, una disponibilità per il datore di lavoro, come forma di autofinanziamento, indicativo di capacità contributiva».

Non è certamente questo il caso degli acconti dovuti dalle società fiduciarie, dalle Sim e delle Sgr.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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