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Semplificazioni in bilancio sui contratti complessi con l’Oic 34

Possibile evitare la segmentazione del contratto in unità elementari di contabilizzazione in presenza di contratti non particolarmente articolati. Più semplici gli adempimenti per microimprese e Pmi

L’Oic 34, che è entrato in vigore per i bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva, disciplina i contratti complessi, ossia quei contratti che regolamentano, a fronte di un corrispettivo unitario, la vendita congiunta di differenti beni, servizi o altre prestazioni, ovvero che contengono elementi di variabilità, quali incentivi e premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità o resi.

In particolare, se un singolo contratto disciplina la vendita congiunta di beni tra loro diversi e l’erogazione di servizi o altre prestazioni e tali vendite e prestazioni avvengono in esercizi diversi, è necessario rilevare contabilmente in modo separato i ricavi imputabili a tali beni, servizi e prestazioni, che sono considerati distinte unità elementari di contabilizzazione.

Le semplificazioni per le imprese

L’Oic 34 prevede alcune semplificazioni per le imprese di minori dimensioni, ossia quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, le quali osservano il disposto dell’articolo 2435-bis e dell’articolo 2435-ter del Codice civile.

La prima di tali semplificazioni (§ 12) prevede che le imprese di minori dimensioni, le quali possono non applicare il costo ammortizzato, hanno la facoltà di determinare il prezzo complessivo del contratto senza attualizzare i flussi finanziari anche nel caso in cui il contratto preveda termini di pagamento con scadenza oltre i dodici mesi.

La seconda semplificazione, che in verità trova applicazione nei confronti di tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, è correlata al postulato della rilevanza di cui all’articolo 2423, comma 4, Codice civile, e ha la finalità di evitare un aggravio inutile di oneri amministrativi, ammettendo una regola contabile più semplice se questa non pregiudica la capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

Il § 18 prevede quindi che è possibile evitare la segmentazione del contratto in unità elementari di contabilizzazione in presenza di contratti non particolarmente complessi, dove la segmentazione produce effetti non rilevanti, ad esempio per la scarsa marginalità delle prestazioni accessorie alla vendita principale. Secondo l’Oic 34 si presume che le imprese di minori dimensioni sottoscrivano contratti non complessi e che quindi possano avvalersi di tale deroga. Si tratta di una presunzione semplice che deve trovare conferma nel caso concreto. In ogni caso chi si avvale di tale semplificazione, rilevando quindi l’intero ricavo al momento della vendita del bene o servizio principale, deve valutare lo stanziamento di un fondo oneri a fronte del costo che prevede di sostenere per le prestazioni che effettuerà negli esercizi successivi. Osserviamo che, essendo l’accantonamento a tale fondo fiscalmente indeducibile, si pone anche la necessità di valutare l’iscrizione di correlate imposte anticipate.

Il § 30 dell’Oic 34 prevede infine, per le imprese di minori dimensioni, modalità semplificate di rilevazione delle vendite con diritto di reso. È previsto, infatti, che tali imprese tengano conto del rischio correlato al diritto di reso riducendo i ricavi delle vendite di un importo pari al margine generato dall’operazione (differenza tra l’importo che si prevede di restituire al cliente e il costo del bene venduto che si stima verrà reso), rilevando in contropartita un fondo oneri. In sintesi, l’effetto contabile di questa rappresentazione semplificata è di evitare che a conto economico confluisca il margine dei prodotti che si stima verranno resi in futuro, senza che si renda anche necessario rilevare tra le rimanenze i beni che si stima verranno resi.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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