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Extraprofitti energia, il contributo 2023 non è assimilabile all’Ires

La Corte costituzionale: inammissibile il ricorso della Valle d’Aosta sulla mancata compartecipazione al gettito

Il contributo 2023 sugli extraprofitti delle aziende energetiche non può essere assimilato all’Ires. A stabilirlo è la sentenza 27/2024 della Corte costituzionale con la quale sono state dichiarate in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d’Aosta con riguardo all’articolo 1, commi 115 e successivi, della legge 197/2022. Si tratta delle norme che hanno introdotto il pagamento di un «contributo di solidarietà temporaneo» sui cosiddetti «extraprofitti» degli operatori del settore energetico per il 2023.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Regione Valle d’Aosta in quanto la normativa in esame non assegnava, alla regione autonoma, il gettito del contributo straordinario percepito nel suo territorio come invece era stato previsto con quello istituito per l’anno 2022.

Ciò che rileva è la motivazione della Corte costituzionale la quale afferma che sul gettito di detto contributo la Regione non può vantare alcuna pretesa in quanto il contributo di solidarietà previsto dalle disposizioni impugnate, a prescindere dal suo carattere tributario o meno, non si identifica con l’IRES.

La Corte motiva tale affermazione rilevando che il contributo è circoscritto soltanto ad alcuni soggetti, operanti nel settore dell’energia e, pur assumendo come riferimento i criteri in base ai quali è determinato il reddito complessivo ai fini dell’Ires, non coincide in alcun modo con la base di calcolo di quest’ultima risultando differente la grandezza economica sulla quale è applicata l’aliquota. Il contributo di solidarietà è infatti applicato solo sulla quota del reddito rilevante ai fini dell’Ires relativa al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il fatto che il contributo di solidarietà non sia identificabile con l’Ires non dovrebbe però delegittimare il rinvio che il Tar Lazio, con una serie di ordinanze, ha fatto alla Corte costituzionale sollevando la questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva del detto contributo. In tal caso infatti il Tar ha riconosciuto la contrarietà del contributo sia ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dal regolamento Ue 1854/2022 perché non è stata rispettata la specificità dei destinatari indicati nel regolamento che agli articoli 3 e 53 della Costituzione, avendo rilevato criticità nei criteri di calcolo della base imponibile del contributo in quanto la misura include nella base di calcolo del contributo anche voci che non sarebbero extraprofitti derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il Tar evidenzia anche che il contributo colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione, perché riguarda redditi presi in considerazione dal precedente contributo per l’anno 2022 (articolo 37 del Dl 21 del 2022) con rischio di duplicazione dell’imposta stante anche l’assenza di meccanismi di deducibilità.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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