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Contradditorio, 60 giorni per le controdeduzioni

Contradditorio, 60 giorni per le controdeduzioni

Dal 18 gennaio 2024 sono in vigore le norme del Dlgs 219/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 2/2024. Il decreto ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000).

Una delle novità più rilevanti è il nuovo articolo 6 – bis “principio del contraddittorio”. Con questa norma, il legislatore detta le regole per un contraddittorio obbligatorio, informato ed effettivo, tra fisco e contribuenti, prima di emettere un atto di accertamento. Per consentire il contradditorio, l’ufficio deve comunicare al contribuente uno “schema di atto”, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo (articolo 6 – bis, “principio del contraddittorio”, comma 3, 1° periodo).

Lo schema di atto deve indicare:

1. il periodo o i periodi d’imposta oggetto di contraddittorio;

2. le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;

3. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;

4. il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

5. l’eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se chiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

L’atto di accertamento può essere emesso solo dopo la scadenza del termine per il contraddittorio.

La notifica dell’atto conclusivo

Se la scadenza del termine per il contraddittorio è successiva a quella di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo termine è posticipato al 120esimo dopo la data di scadenza del contraddittorio (articolo 6 – bis, comma 3, 3° periodo).

La proroga di 120 giorni

I presupposti per fare scattare la proroga per l’atto definitivo sono la notifica dello schema dell’atto e la circostanza che:

a. la data ultima per presentare le controdeduzioni scade in data successiva a quella in cui è fissato il termine di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo. Ad esempio, notifica dello schema dell’atto il 10 novembre, con concessione del termine di 60 giorni. I 60 giorni scadono il 9 gennaio, cioè dopo il termine di decadenza del 31 dicembre per l’accertamento; il termine ultimo di notifica dell’atto di accertamento è il 9 maggio dell’anno dopo a quello di notifica dello schema dell’atto (120esimo giorno dal 9 gennaio);

b. o tra la data ultima per la produzione delle controdeduzioni e il (successivo) termine di decadenza del potere di notificazione dell’atto intercorrano meno di 120 giorni.

Ai fini della proroga, quindi, i 60 giorni per il contraddittorio, di norma, con termine di decadenza fissato al 31 dicembre 2024, devono scadere in un periodo compreso tra il 4 settembre e il 31 dicembre (in totale 119 giorni dal 4 settembre, cioè meno di 120 giorni). Ad esempio, se i 60 giorni concessi per il contraddittorio scadono il 31 ottobre 2024, il termine ultimo di notifica dell’atto del fisco è il 28 febbraio 2025 (120esimo giorno dopo il 31 ottobre 2024).

La proroga opera anche se le osservazioni scadono dopo il 31 dicembre 2024; così, nel caso in cui il termine di 60 giorni scade il 20 gennaio 2025, il termine di notifica dell’atto sarà il 20 maggio 2025 (120esimo giorno dopo il 20 gennaio 2025, alla scadenza del termine di esercizio del contraddittorio).

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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