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Il report di sostenibilità allarga il campo di applicazione

Si moltiplicano gli interventi relativi agli obblighi previsti dalla direttiva Ue 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) che innova l’informativa di sostenibilità, aumentandone trasparenza e standardizzazione nonché ampliando la platea dei soggetti che devono redigere la rendicontazione

Si moltiplicano gli interventi relativi agli obblighi previsti dalla direttiva Ue 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) che innova l’informativa di sostenibilità, aumentandone trasparenza e standardizzazione nonché ampliando la platea dei soggetti che devono redigere la rendicontazione. Il decreto di recepimento – che dovrà essere approvato entro il 6 luglio 2024 – è posto in consultazione dal Mef fino al 18 marzo. Oltre ai nuovi obbligati alla rendicontazione di sostenibilità anche altre società “minori” – pur in assenza di un obbligo di legge – potranno considerarsi “tenute” a fornire le informazioni relative all’impatto del proprio modello di business sull’ambiente e sulla società. È il caso, ad esempio, dei principali fornitori dei soggetti obbligati. La Csrd prevede, infatti, che la rendicontazione di sostenibilità contenga informazioni riguardanti l’intera catena del valore dell’impresa.

Soggetti e tempi

Partiamo dal reporting relativo all’esercizio 2023, in corso di definizione in queste settimane, per il quale sono ancora in vigore le regole del Dlgs 254/2016 che obbliga a redigere la Dichiarazione non finanziaria (Dnf) gli enti di interesse pubblico (Eip), che abbiano superato i limiti riportati nella scheda. Si ricorda che sono Eip:

le società italiane quotate in un mercato italiano o Ue;

le banche;

le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Gli Eip che siano “madri” di un gruppo che supera i limiti riportati nella tabella devono redigere una dichiarazione consolidata non finanziaria. In tal caso, gli Eip i cui dati siano inclusi in tale “consolidato” sono esonerati dalla redazione di una dichiarazione individuale.

Per l’esercizio 2024, si passa invece dalla Dnf (è abrogato il Dlgs 254/2016) all’inserimento del rendiconto di sostenibilità in una apposita sezione della relazione sulla gestione, ma l’ambito dei soggetti obbligati all’adempimento resta identico a quello previsto per l’esercizio 2023.

Dal reporting 2025, alle novità “di metodo”, si somma l’ampiamento dei soggetti obbligati che includerà le grandi imprese non quotate.

Dal reporting 2026, l’obbligo è esteso alle piccole e medie imprese (Pmi) quotate e agli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dipendenti da un gruppo (captive). Le Pmi potranno anche optare per un periodo di deroga non adempiendo all’obbligo per un massimo di due anni, dunque fino al 2028 (cosiddetta opzione opt-out). Dal reporting 2028, l’obbligo è poi esteso alle imprese non appartenenti alla Ue con determinati limiti e/o filiali o succursali nell’Unione.

Le informazioni di sostenibilità

Numerosi soggetti “non obbligati” a redigere il reporting di sostenibilità possono comunque essere destinatari di crescenti richieste di informazioni di “sostenibilità”.

Pensiamo alle imprese che appartengono alla catena del valore delle imprese obbligate (sono loro clienti o fornitrici), che fanno ricorso al credito bancario, che partecipano a gare di appalto/procedure di aggiudicazione o fanno parte di un gruppo la cui controllante è tenuta alla redazione del reporting consolidato (e proprio per questo non sono tenute a redigere il reporting individuale anche se superano i limiti dimensionali).

Questi soggetti, a seconda delle dimensioni e del settore di attività, possono valutare l’opportunità di redigere il reporting in via volontaria (ad oggi sono disponibili in bozza gli standard “volontari” dell’Efrag). In tal senso risultano agevolati i soggetti già tenuti a produrre alla società “capogruppo” i dati per la redazione del reporting consolidato. In ogni caso, è bene ricordare che tutte le società (anche se non rientranti tra gli “obbligati” sopra definiti), se tenute a redigere la relazione sulla gestione ex articolo 2428 del Codice civile, devono inserire in essa – nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della sua gestione – non solo gli indicatori finanziari, ma anche, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

Scadenze, soglie dimensionali e indicazioni operative
Esercizio di reporting e Soggetti obbligati
Enti di interesse pubblico (Eip) con più di 500 dipendenti che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, hanno superato almeno uno dei due seguenti limiti: a) totale attivo: 20 milioni di euro;b) totale dei ricavi netti: 40 milioni di euro.
Esercizio 2025
Grandi imprese* non quotate che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superano almeno due dei seguenti criteri: a) numero medio di 250 dipendenti;b) totale attivo superiore a 20 milioni di euro;c) ricavi netti superiori a 40 milioni.
Esercizio 2026 (o 2028 opt-out)
Piccole e medie imprese (Pmi)* quotate (escluse le micro-imprese*) che alla data di chiusura del bilancio rientrino in almeno due dei seguenti criteri: a) numero medio di dipendenti tra 10 e 250; b) totale attivo da 350mila a 20 milioni;c) ricavi netti da 700mila a 40 milioni.
Esercizio 2028
Pmi quotate che si sono avvalse dell’opt-out e imprese non appartenenti alla Ue con ricavi superiori a 150 milioni di euro per due anni consecutivi e che hanno un’impresa figlia o una succursale nella Ue (quotata e/o con ricavi superiori a 40 milioni).
* Con riferimento a questi limiti sono in corso le opportune valutazioni del legislatore alla luce della direttiva 2023/2775/Ue che ha innalzato le soglie dimensionali delle microimprese, Pmi e grandi imprese di circa il 25% per tenere conto dell’inflazione registrata nel biennio 2021-2022

I DOCUMENTI UTILI
Le indicazioni su come redigere il reporting di sostenibilità
Assonime
Position parer – Osservazioni sull’attuazione della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilitàNovembre 2023
Assonime Assonext
Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle società quotate su Euronext Growth MilanGennaio 2024
Efrag
Due standard di rendicontazione sulla sostenibilità’ per le PMI in consultazione pubblica fino al 21 Maggio 2024 Gennaio 2024
Efrag
Standard volontario di rendicontazione sulla sostenibilità’ per le Pmi non quotate (Vsme) in consultazione pubblica fino al 21 maggio 2024. Uno strumento semplice di reporting per assistere le Micro e Pmi non quotate nel rispondere alle richieste di informazioni sulla sostenibilità che ricevono dalle controparti aziendali (ovvero banche, investitori o aziende più grandi società di cui sono fornitori Pmi non quotate) in modo efficiente e proporzionato e senza oneri eccessivi Gennaio 2024
Commissione Reporting di sostenibilità del Cndcec
L’entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) – Le scadenze per le impreseGennaio 2024
Commissione Reporting di sostenibilità del Cndcec
L’architettura dei principi di rendicontazione trasversali ESRS 1 ed ESRS 2 – Pilastri e caratteristicheFebbraio 2024
La transizione verso la sostenibilità
I passaggi per governare il cambiamento
Accountancy Europe5-Step Starting Guide per la transizione delle Piccole Medie Imprese verso la sostenibilitàSettembre 2023
Accountancy Europe Eciia Ecoda
Governance Esg: interrogativi che i consigli di amministrazione dovrebbero porsi per guidare la transizione verso la sostenibilitàNovembre 2023
Ifac
Checklist di sostenibilità per le piccole impreseTradotto dal Cndcec a dicembre 2023

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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