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Operazioni straordinarie, c’è azienda con il principio di continuazione

Accanto alle attività materiali e immateriali e ai rapporti giuridici idonei a consentire l’attività rileva, secondo l’agenzia delle Entrate, anche la propensione del cessionario alla gestione dell’azienda

Nel contesto delle operazioni straordinarie è fondamentale qualificare correttamente l’oggetto dell’operazione che verrà realizzata. In particolare, la qualificazione delle attività da trasferire – come azienda/ramo d’azienda ovvero come semplice insieme di beni – determina differenti effetti fiscali, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.

Attualmente la normativa tributaria non fornisce un’autonoma e precisa nozione d’azienda, che conseguentemente, deve essere desunta dalla disciplina civilistica. La norma di riferimento è l’articolo 2555 del Codice civile che definisce l’azienda come «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa», ma non esaurisce le molteplici casistiche che possono concretamente verificarsi nel contesto delle operazioni straordinarie.

La sussistenza dell’azienda, dunque, è rimessa ad una valutazione, operata caso per caso, dalla giurisprudenza e dall’amministrazione finanziaria. In particolare, la Corte di cassazione, rifacendosi ai principi del diritto comunitario, ha avuto modo di precisare in più occasioni che l’azienda è un insieme di beni (attività materiali e immateriali e rapporti giuridici) organicamente collegati e funzionali, idonei a consentire l’inizio o la prosecuzione di una determinata attività aziendale.

Inoltre, richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha valorizzato, non solo l’elemento organizzativo in senso statico, ma anche la propensione del cessionario alla gestione dell’azienda, secondo quello che viene identificato come «principio della continuazione». In altre parole, ai fini dell’individuazione di un’azienda non rilevano solo gli asset oggetto di trasferimento con la relativa funzione economica, ma anche l’effettivo svolgimento da parte del cessionario di un’attività imprenditoriale.

L’agenzia delle Entrate ha fatto propria l’interpretazione della giurisprudenza, da ultimo con la risposta ad interpello 473 dell’11 dicembre 2023 esaminando il regime fiscale applicabile ad una particolare riorganizzazione riguardante servizi pubblici idrici.

In merito alla qualifica ai fini Iva del complesso delle attività trasferite come azienda, l’agenzia, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, conferma che:

  • il connotato imprescindibile dell’azienda è l’organizzazione;
  • i beni trasferiti devono essere tra loro collegati e complementari, e destinati nell’insieme allo svolgimento dell’attività aziendale;
  • tali beni devono rappresentare un complesso unico e funzionale, di per sé idoneo all’avvio o al proseguimento dell’attività, senza significative integrazioni da parte del cessionario.

 

Nel caso specifico, le attività oggetto di trasferimento comprendenti le reti idriche, gli impianti e le infrastrutture realizzate dalla società per la gestione servizio idrico, ben costituiscono un’azienda in quanto complesso organizzato e funzionale e non semplice insieme di beni, con conseguente esclusione dell’operazione dall’ambito applicativo dell’IVA ex articolo 2, comma 3, lettera d) Dpr 633/72.

L’agenzia, inoltre, afferma che, in applicazione del principio di alternatività IVA-registro previsto dall’articolo 40 del Dpr 131/86, l’assegnazione dell’azienda ai soci rientra nell’ambito applicativo dell’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200 ex articolo 4, lettera d), numero 2) e lettera a), n. 3 della Tariffa parte I allegata al Dpr 131/86.

Per quanto riguarda, invece, le imposte ipotecaria e catastale, queste sono dovute in misura ordinaria, ovvero, nello specifico:

  • applicando l’aliquota dell’1% sul valore degli immobili che compongono l’azienda, quanto all’imposta catastale, ai sensi degli articoli 2, comma 2 e 10 del Dlgs 347/90;
  • in misura fissa, in relazione l’imposta ipotecaria secondo l’articolo 2 della Tariffa allegata al Dlgs 347/97.
 

Fonte: Il Sole 24ORE

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