La norma di comportamento Aidc 224/2024 si occupa solo delle imprese committenti gli interventi che originano i bonus edilizi, per le quali si deve partire dal concetto di detrazione d’imposta del beneficio riconosciuto dal legislatore (anche se contabilizzato alla stregua di un contributo in conto impianti). Ben diverso è il caso delle imprese che eseguono gli interventi (acquisendo il bonus sotto forma di credito d’imposta a seguito dello “sconto in fattura”) o di quelle che si interpongono nella circolazione dei bonus tramite il meccanismo della cessione. È evidente che in questi casi:
1 non si è in presenza di una detrazione, ma di un credito d’imposta, che sorge in contrapposizione a un ricavo come forma indiretta di pagamento (sconto in fattura) o come corrispettivo dell’acquisizione di una posta finanziaria (cessione del credito);
2 l’attenzione (anche fiscale) non è quindi concentrata sul bonus in sé, quanto sui differenziali attivi e passivi che emergono nel caso in cui il credito sia destinato alla compensazione e in quello (più comune) in cui esso sia poi monetizzato (pur nelle note difficoltà di mercato degli ultimi anni).
L’incertezza applicativa
Un primo elemento su cui ragionare deriva dalla comunicazione Oic, laddove viene precisato (con valenza anche per i bilanci abbreviati e tanto per il superbonus quanto per i bonus “minori”) che se è desumibile il valore di mercato del credito tributario, questo deve essere iscritto non sulla base dello sconto concesso in fattura, ma del relativo valore di mercato. Nel caso del superbonus era frequente concludere come il mercato esprimesse chiaramente una valutazione per questi bonus, data la presenza di numerose offerte di acquisto pubblicizzate dalle principali banche. Ciò ha determinato la “riqualificazione” contabile tra ricavi e proventi finanziari, peraltro con un differente periodo di competenza.
Non sembra si possa dubitare della “derivazione” fiscale di questo comportamento, analogo a quello che le imprese con bilancio ordinario già dal 2016 si trovano a tenere per effetto dell’attualizzazione in presenza di un credito su cui applicare il criterio del costo ammortizzato (principio Oic 15). Ciò che andrebbe chiarito meglio è il ruolo che giocano, per i soggetti Ires, tutte queste componenti finanziarie attive e passive conseguenti alla contabilizzazione dei bonus (e in particolare del 110%), ai fini della corretta applicazione dell’articolo 96 del Tuir. In base al comma 3, rilevano gli interessi passivi, quelli attivi, gli oneri finanziari e i proventi finanziari assimilati che contemporaneamente:
sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa e la qualificazione è confermata dalle disposizioni di coordinamento fiscale via via emanate;
derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale con una componente di finanziamento significativa.
Anche su questo aspetto non certo marginale per moltissime imprese va rilevata l’assenza di chiarimenti ufficiali, che non potrà non riverberarsi sull’inapplicabilità delle sanzioni. L’obiettiva incertezza applicativa, alimentata dal silenzio di chi, istituzionalmente, avrebbe dovuto interpretare le novità normative e contabili, ove originasse sanzioni sarebbe contraria a più disposizioni (articolo 10, comma 3, legge 212/2000; articolo 6, comma 2, Dlgs 472/97 e, in ambito contenzioso, articolo 8 Dlgs 546/92), rendendole di fatto inoperanti.
Fonte: Il Sole 24ORE
