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Iva per cassa ante 2012 con l’annotazione dell’esigibilità differita

Regime Iva per cassa, per operazioni specifiche, a condizione che la fattura riporti l’annotazione che si tratta di operazioni con Iva differita ex articolo 7 del Dl 185/2008. Ciò non vale per il regime Iva per cassa post 2012. La Cassazione, con la sentenza 4112/2024, vincola il regime Iva per cassa al formalismo della corretta dicitura in fattura, dando ragione al Fisco sui recuperi ante 2012.

Attenzione però a non confondere le norme. La stessa Cassazione effettua una netta distinzione tra il regime Iva per cassa previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72 e articolo 7 Dl 185/2008 e quello all’articolo 32-bis della legge 132/2012.

L’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72 prevede il differimento dell’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento di alcune operazioni in casi specifici (es. cessioni di farmaci da parte dei farmacisti, servizi erogati ad alcuni enti pubblici, etc.).

L’articolo 7 Dl 185/2008 ha esteso tale possibilità per tutti i contribuenti in relazione alle cessioni intermedie della catena produttiva/distributiva (con esclusione delle cessioni verso il consumatore finale). Trattandosi tale norma di una misura di deroga al regime ordinario, autorizzata dalla direttiva Iva all’articolo 66, essa è stata intesa in termini restrittivi. Sicché, in riferimento alle operazioni per le quali è esercitata l’opzione per il versamento dell’Iva per cassa, la fattura deve recare l’annotazione del regime, con l’indicazione della relativa norma. Pena l’applicazione del regime ordinario;

L’articolo 7 è stato poi abrogato con l’introduzione dell’articolo 32-bis della legge 132/2012. In attuazione all’articolo 167-bis direttiva Iva, quest’ultima norma ha previsto un regime opzionale di esigibilità differita dell’Iva per tutte le cessioni intermedie effettuate da un soggetto passivo con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. In questo caso, la liquidazione dell’Iva per cassa può desumersi anche dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata in dichiarazione. Cosicché l’indicazione in fattura del regime non è più un adempimento funzionale al differimento del versamento/detrazione dell’imposta. Si ricordi che resta comunque importante riportare il codice corretto in fattura elettronica: RF16 Iva per cassa Pa (articolo 6, comma 5, Dpr 633/72) e RF17 Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012).

Ciò detto, considerati diversi, per ambito applicativo e funzione, i regimi sottesi dalle due norme – uno applicabile operazione per operazione, l’altro essendo un vero e proprio «regime opzionale» – la Cassazione ritiene che solo per le singole operazioni opzionate, in vigenza dell’articolo 7, l’annotazione del regime Iva per cassa sia un presupposto necessario del regime, legittimando i recuperi del Fisco laddove mancante.

Fonte: Il Sole 24ORE

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