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La ditta individuale emette una fattura con l’importo dell’acconto ricevuto dall’azienda extraUe

La fattura a saldo riepilogativa deve comunque riportare il valore complessivo per il corretto espletamento delle procedure doganali

La domanda: 

“La mia ditta individuale opera in regime di contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973. Recentemente ho siglato un accordo con un’azienda extraUE per la fornitura dei miei prodotti, il quale prevede l’erogazione di un anticipo a titolo di caparra. Vorrei sapere se devo emettere una fattura per questa caparra nell’anno corrente o posso farlo nel nuovo anno, quando effettuerò la spedizione della merce, rilevando tutto il ricavo nel 2024.”

Si premette che, quando nella compravendita dei beni mobili il prezzo è pagato in parte prima della consegna, bisogna verificare se la dazione di denaro costituisce un anticipo sul prezzo oltre che caparra confirmatoria. Solo in tal caso, infatti, l’operazione risulta soggetta a Iva perché ha la stessa natura del versamento del corrispettivo (Cassazione, ordinanza n. 1298/2021).

Ciò detto, al momento dell’incasso dell’acconto (2023) la ditta individuale doveva emettere fattura, limitatamente all’importo ricevuto, annotando sul documento che si tratta di operazione “non imponibile” ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972. Al momento della spedizione della merce (2024) dovrà emettere la fattura a saldo riepilogativa, con addebito del conguaglio, anch’essa non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del Dpr 633/1972, recante l’esposizione delle somme pattuite e gli estremi della fattura di acconto emessa ante spedizione. La fattura a saldo deve riportare il valore totale della merce ai fini del corretto espletamento delle procedure doganali (sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n. 10606/2015).

Fonte: Il Sole 24ORE

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