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Maxi deduzione dei contributi al fondo, neutro il periodo estero

Non rileva un contratto di lavoro in Italia senza iscrizione al II pilastro

La risposta a interpello 30/2024 dell’agenzia delle Entrate puntualizza, con una lettura favorevole ai lavoratori, quando si può beneficiare dell’ampliamento del limite di deducibilità annua riconosciuto per i contributi versati ai fondi di previdenza complementare.

Il quesito è stato presentato da una persona che, nel 2013, ha sottoscritto un primo contratto di lavoro dipendente in Italia di tre settimane, con regolare contribuzione versata all’Inps ma senza alcuna adesione alla previdenza complementare.

Dopo 5 anni di inoccupazione, ha lavorato dal 2018 al 2023 in Austria con rapporto subordinato, iscrivendosi all’Aire e versando i contributi di previdenza complementare a un fondo austriaco, secondo le regole dell’ordinamento locale. Dall’estate del 2023 è rientrato in italia, siglando un contratto di lavoro dipendente e aderendo a un fondo di previdenza complementare italiano.

Il quesito presentato riguarda il plafond di deducibilità annuale massima applicabile. Infatti, se per la generalità dei lavoratori la soglia deducibile (calcolando sia il contributo aziendale sia quello del lavoratore, senza considerare l’eventuale devoluzione del Tfr al fondo pensione) è di 5.164,57 euro annui, l’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 252/2005 ha introdotto una specifica deroga per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore alla soglia massima di deducibilità.

In questa ipotesi, nei venti anni successivi al quinto, possono eccezionalmente dedurre più di 5.164,57 euro annui, incrementando tale soglia della differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nel primo quinquennio di adesione al fondo. Secondo questa disposizione, il massimo annuale deducibile è pari a 7.746,86 euro, dal 6° al 25° anno dall’adesione al fondo di secondo pilastro.

La risposta dell’Agenzia ha avallato la lettura del contribuente, secondo cui il periodo di decorrenza del primo quinquennio di adesione a previdenza complementare si identifica a partire dal 2023: nel 2013 (anno di prima occupazione) il lavoratore non ha infatti aderito ad alcun fondo di previdenza complementare in Italia, non integrando la previsione normativa.

Allo stesso modo, anche gli anni di permanenza in Austria, durante i quali era residente fiscalmente all’estero, non possono essere considerati nel periodo di misurazione del quinquennio, in quanto non poteva dedurre i contributi versati al fondo pensione di un altro ordinamento. Il lavoratore potrà godere dell’eventuale soglia di extra di deducibilità dal 2028, in base ai versamenti effettuati in Italia dal 2023 al 2027.

Fonte: Il Sole 24ORE

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