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Scomputo delle eccedenze Ace possibile fino a esaurimento

La circolare 2/E/2024 contiene novità anche per le società: l’addio all’agevolazione dal 2024 non impedisce l’utilizzo delle code

Accanto alle misure che riguardano le persone fisiche la circolare 2/E/2024 di commento al decreto legislativo 216/2023 contiene alcune misure riguardanti le società. In particolare, è dedicato un paragrafo all’abolizione dell’Ace (articolo 5) mentre è presumibile che sulla misura di introduzione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4), che fa da contraltare all’abolizione dell’Ace, l’Agenzia interverrà con un documento ad hoc.

Viene chiarito che l’Ace è abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Dunque gli ultimi effetti di questa misura volta ad agevolare il ricorso all’equity come scelta di finanziamento delle imprese si vedranno nei bilanci (e relativi conteggi delle imposte) chiusi al 31 dicembre 2023 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).

Tuttavia l’articolo 5 prevede che andranno ad esaurimento i relativi effetti dell’Ace, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

La circolare chiarisce infatti che nel meccanismo dell’agevolazione ci possono essere delle eccedenze Ace che possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. Pertanto si ribadisce che fintantoché non vi sarà una riforma organica degli incentivi alle imprese, l’Ace è abolita sì dal 2024, ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento. Vediamo cosa comporta ciò.

Vi possono essere delle eccedenze Ace che non vengono totalmente assorbite in chiusura del 2023 per cui si riportano a nuovo perché l’abolizione dell’istituto, come visto, consente di sfruttare le code sine die.

È altresì possibile che le imprese abbiano optato per la possibilità prevista dal comma 4 dell’articolo 1 del Dl 201/2011 che consentiva, in alternativa, di trasformare l’eccedenza Ace in un credito d’imposta ai fini Irap, ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

All’interno poi dei gruppi l’Ace ha sempre costituito un elemento rilevante ai fini del consolidato nazionale e dei relativi conteggi delle imposte ai fini del modello Cnm. Al riguardo l’articolo 6 del Dm 3 agosto 2017 stabilisce che i singoli partecipanti al regime opzionale determinano autonomamente la propria base Ace e la utilizzano a riduzione del proprio reddito complessivo netto.

Nel caso in cui si generi un’eccedenza, la stessa va prioritariamente attribuita – nei limiti del reddito del gruppo – alla fiscal unit. La quota di eccedenza non attribuita al gruppo può essere, anche parzialmente:

  • riportata nei periodi d’imposta successivi, ai fini della determinazione del reddito imponibile della singola società partecipante al consolidato fiscale, e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d’imposta successivi alla fiscal unit;
  • trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai fini Irap in capo alla singola società.

Per l’Agenzia (circolare 12/2014) l’attribuzione delle eccedenze Ace alla fiscal unit deve avvenire in via obbligatoria ed in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo.

Ricordiamo infine che le eccedenze di Ace possono aver dato luogo a iscrizione di imposte anticipate nel caso in cui non vi sia stato assorbimento della singola società o del gruppo, ricorrendo i requisiti del principio Oic 25.

Fonte: Il Sole 24ORE

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