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Associazione sportiva, sì all’avviso notificato al legale rappresentante cessato dalla carica

La Cassazione 1028/2024 ha confermato la validità dell’accertamento all’Asd non riconosciuta: in assenza di una variazione della carica sociale, risultava ancora il legale rappresentate dell’ente

Valido l’accertamento all’associazione sportiva dilettantistica (Asd) in presenza del legale rappresentante cessato dalla carica. È quanto precisato dalla Cassazione (ordinanza 1028/2024) in ordine alla validità di alcuni avvisi di accertamento notificati al legale rappresentante di un’Asd non riconosciuta che in sede di verifica aveva dichiarato di aver cessato il proprio mandato.

Il caso

Più nel dettaglio, in primo grado l’Asd aveva eccepito la nullità degli avvisi in materia Ires, Irap e Iva in quanto notificati ad un soggetto non legittimato che, peraltro, aveva provveduto a dichiarare tale circostanza in sede di verifica. Un’eccezione che tuttavia non veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale che rigettava il ricorso portando così il contribuente a presentare appello.

A diverse conclusioni, giunge invece la Commissione tributaria regionale che ravvisa la nullità degli avvisi, stante il difetto di rappresentanza del soggetto destinatario dell’accertamento.

Un ragionamento a cui il giudice di secondo grado arriva sulla base del presupposto secondo cui non spetterebbe al contribuente dimostrare il cambio di rappresentante. L’onere di verifica sull’effettivo legale rappresentante, infatti, graverebbe in capo all’Amministrazione al fine di garantire il corretto indirizzo dell’attività accertativa.

La pronuncia della Cassazione

Di questo avviso però non è la Cassazione che, chiamata da parte dell’agenzia delle Entrate, a pronunciarsi sulla materia del contendere, sovverte il provvedimento di secondo grado.

A tal proposito i giudici di legittimità ritengono che, trattandosi di un’associazione non riconosciuta, l’ente non è tenuto ad adempiere a particolari obblighi di pubblicità in merito alle eventuali variazioni della legale rappresentanza.

Con la conseguenza che in tal caso l’Asd, in assenza di apposita comunicazione di modifiche all’interno della governance, potrebbe essere rappresentata sia dai legali rappresentati in carica sia da coloro che ne hanno la rappresentanza in periodi precedenti.

Nel caso in esame, quindi, l’attività di accertamento viene considerata valida in quanto realizzata nei confronti di un soggetto che, in assenza di una variazione della carica sociale, risultava ancora il legale rappresentate dell’ente.

Si tratta di una statuizione, quella a cui giunge la Cassazione, in parte condivisibile in considerazione del consolidato principio secondo cui, in pendenza di giudizio, è il contribuente a dover assolvere all’onere della prova.

In altri termini, non è sufficiente la mera dichiarazione da parte del soggetto che ha ricoperto la carica di legale rappresentante di aver cessato il proprio mandato. Occorre, quindi, un documento che ne attesti la veridicità e che, nel caso di un’associazione non riconosciuta, può essere adempiuto solo nel caso di comunicazione di variazione.

Tale orientamento però potrebbe essere “scardinato” sia nel caso in cui l’attività di accertamento sia diretta nei confronti di un ente del Terzo settore (Ets) che di un’Asd iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Infatti, gli Ets, siano essi dotati o meno di personalità giuridica in base all’articolo 20 del Dm 106/2020, sono tenuti ad aggiornare le informazioni contenute nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Allo stesso obbligo sono sottoposte le Asd (aventi o meno personalità giuridica) che devono invece provvedere a comunicare le variazioni relative alle cariche sociali al Ras (articolo 6, comma 3 Dlgs 39/2021). Pertanto, in entrambi i predetti casi, potrebbe essere sufficiente che il legale rappresentante, in sede di accertamento, dichiari di aver cessato la propria carica.

Essendo, infatti, sia il Runts che il Ras consultabili al pubblico, l’Amministrazione finanziaria potrà agevolmente verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal contribuente su chi sia l’effettivo legale rappresentante a cui indirizzare l’atto di accertamento.

Fonte: Il Sole 24ORE

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