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I ticket restaurant non possono rientrare tra i compensi in natura non tassabili

Poiché sui ticket viene riportato il valore nominale non può essere considerato un compenso in natura, neppure per la parte eccedente il valore esente.

La domanda

Se il datore di lavoro eroga un ticket restaurant cartaceo del valore di 6 euro l’importo eccedente il valore esente può rientrare nella franchigia dei fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir?

 

Con riferimento alle erogazioni che possono rientrare nel limite dei compensi in natura non tassati, si ricorda che l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 29 marzo 2010, n. 26 ha precisato che tale disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e non riguarda invece, le erogazioni in denaro. 

 

Pertanto, nel caso specifico dei ticket restaurant e delle indennità sostitutive della mensa erogate ai dipendenti, il superamento del limite fissato ora a 4 euro (o 8 euro nel caso di ticket disponibili in forma elettronica) previsto dal comma 2, articolo 51 del Tuir, non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione. 

 

Tale presa di posizione conseguirebbe dal fatto che sui ticket restaurant viene evidenziato il loro valore nominale e, pertanto, gli stessi non possono costituire erogazioni in natura.

Fonte: Il Sole 24ORE

 

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