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Decisiva la localizzazione del bene per la competenza delle Dogane

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di accise e competenza territoriale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35515/2023 del 19 dicembre 2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di accise e competenza territoriale. Il momento di immissione in consumo, punto in cui l’accisa diventa esigibile, è cruciale per determinare la competenza territoriale per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Dogane. Questa decisione giuridica rappresenta un chiarimento significativo per le imprese e le autorità fiscali, influenzando la gestione delle accise a livello nazionale.

Ed infatti, in tema di accise i fatti generatori, per i prodotti che vi sono soggetti, sono la produzione o la fabbricazione degli stessi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Dlgs n. 504/1995; la loro immissione in consumo, invece, determina ai sensi del successivo comma 2, l’esigibilità dell’imposta.

L’immissione in consumo, del resto, esprime l’attitudine economica dei fabbricanti a vendere i prodotti a terzi, che si traduce in indice di capacità contributiva rendendo l’imposizione compatibile con l’articolo 53, Costituzione.

Del resto, il rapporto tributario in tema di accise intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il soggetto passivo – fornitore, attesa la concentrazione impositiva su pochi soggetti, onde consentire un gettito costante all’Erario.

È, dunque, proprio sulla base dell’immissione in consumo, ossia il momento in cui l’obbligazione tributaria è divenuta esigibile, che va individuata la competenza territoriale dell’Ufficio doganale a procedere all’accertamento dell’eventuale imposta evasa.

Nel caso trattato dai giudici, il contribuente sosteneva che la competenza all’accertamento fosse dell’Ufficio doganale di Roma, che aveva provveduto all’emissione del Pvc nei confronti del soggetto passivo, anziché dell’Ufficio di Perugia, nella cui circoscrizione aveva la sede la società.

I giudici, richiamando i principi succitati, hanno correttamente applicato il regime delle accise: la normativa interna, che recepisce quella unionale, distingue tra la nascita dell’obbligazione tributaria e l’esigibilità dell’imposta. Ed infatti, la prima è collegata al verificarsi del fatto generatore del tributo, ossia alla fabbricazione o all’importazione dei prodotti; la seconda, che invece consente la riscossione dell’imposta da parte dell’Erario, si concreta in un momento successivo rappresentato appunto dall’immissione in consumo.

L’ordinanza appare essere pienamente condivisibile, in quanto ha correttamente recepito i principi unionali ed interni sul tema.

Non si può non ricordare, inoltre, che l’azione accertatrice dell’Ufficio è anche soggetta a precisi termini di decadenza: ogni potere d’accertamento, di riscossione, di comminazione delle sanzioni può essere validamente compiuto entro un preciso termine di decadenza previsto per legge, la cui violazione è insanabile e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione Sezione Unite 18574/2016).

Fonte: Il Sole 24ORE

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